Cassazione Penale, Ordinanza n. 20006/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Come conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna per il delitto ex art. 387-bis c.p. resta quindi confermata in sede di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. L'unico motivo dedotto riguardava l'applicazione della recidiva, contestando la valutazione della Corte di merito. La Suprema Corte rileva che la censura era meramente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello, con motivazione ritenuta corretta e non illogica; in particolare, la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale era stata giustificata valorizzando i plurimi precedenti dell'imputato e la conseguente maggiore pericolosità dimostrata dal nuovo reato.
Norme richiamate
art. 387-bis c.p.
Norma incriminatrice per il delitto oggetto della condanna confermata in appello; la sentenza non ne approfondisce il contenuto tipico, limitandosi a prenderne atto.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, applicate con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
recidiva reiterata specifica e infraquinquennale
È ritenuta legittimamente applicata quando la Corte di merito valorizzi i plurimi precedenti dell'imputato e ne desuma una maggiore pericolosità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- La motivazione sull'applicazione della recidiva è censurabile in cassazione solo se manifestamente illogica o giuridicamente erronea; non basta contrapporre una diversa lettura dei precedenti penali.
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può essere adeguatamente giustificata attraverso il richiamo ai plurimi precedenti dell'imputato, quando essi siano indicativi di accresciuta pericolosità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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