Cassazione Penale, Sentenza n. 29690/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della misura cautelare degli arresti domiciliari: il ricorrente contestava la mancanza di esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione del reato e la violazione dei criteri nella scelta della misura. Denunciava motivazione apparente e contraddittoria, censurando che la misura fosse fondata su fatti di contrabbando non contestati a suo carico e sul mero rilievo di un unico incontro partecipato il 14/09/2020; sosteneva altresì che la richiesta del pubblico ministero si riferisse ad altri reati e non a quelli per cui era stato adottato il provvedimento nei suoi confronti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che sussistano esigenze cautelari fondate su una prognosi di pericolo di reiterazione del reato: benché a Rocco sia contestata formalmente soprattutto una ipotesi corruttiva e la partecipazione ad un solo incontro iniziale, emergono dagli atti elementi che ne evidenziano un ruolo organizzativo e di supporto nelle condotte di contrabbando (es. essere stato sorpreso a scaricare una consistente quantità di tabacchi lavorati esteri, avere chiesto aggiornamenti e offerto coperture), elementi idonei a fondare il rischio futuro. La Corte ha altresì chiarito che la valutazione cautelare può considerare i fatti rilevanti anche se oggetto di procedimento separato e che il requisito dell'attualità del pericolo richiesto dall'art. 274 c.p.p. impone una valutazione prognostica, non l'accertamento di specifiche occasioni imminenti di recidiva. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il requisito dell'attualità del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche opportunità di recidiva, ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative basata su modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto; tale valutazione può giustificare misure cautelari anche se la distanza temporale dai fatti è significativa.
artt. 110, 319, 321 cod. pen.
Queste norme sono richiamate per definire le ipotesi di reato principali contestate (concorso, corruzione del pubblico ufficiale e fattispecie collegate): la Corte le utilizza per inquadrare la posizione del ricorrente nell'ambito del disegno criminoso.
artt. 110 e 117 cod. pen.; art. 81 cod. pen.; art. 3 I. n. 1383 del 9/12/1941
Richiamate in relazione al concorso in collusione/frode della finanza e alle norme sul contrabbando: la Corte considera tali fattispecie e il contesto organizzato come elementi integranti della valutazione del pericolo di reiterazione.
art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020
Norma che consente il trattamento senza l'intervento delle parti (procedimento svolto in loro assenza) nelle specifiche condizioni previste dal decreto; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato in base a questa disposizione.
Massime di principio
- La sussistenza delle esigenze cautelari va valutata prognosticamente: non è necessaria la prova di un'imminente occasione di recidiva, ma una valutazione complessiva della personalità, modalità di commissione e contesto sociale dell'indagato.
- La misura cautelare può essere giustificata anche quando l'imputazione formale riguarda reati diversi, se emerge che tali condotte sono funzionalmente collegate a un più ampio disegno criminoso (es. corruttive funzionali al contrabbando).
- Circostanze materiali (p. es. essere stato sorpreso nell'attività di scarico di merce contrabbandata, ruoli organizzativi o richieste di aggiornamento sull'attività illecita) rafforzano la prognosi di rischio e l'adeguatezza di misure restrittive anche se la partecipazione diretta è riferita a episodi isolati.
- La presenza di procedimenti separati per fatti collegati non impedisce che tali fatti siano considerati ai fini della valutazione cautelare nel procedimento in esame.
- Le censure motivate con la sola affermazione di motivazione apparente o di mera ripetizione del provvedimento genetico devono individuare specifiche lacune logiche: la Corte verifica la coerenza dell'apprezzamento nella cornice probatoria complessiva.
- In caso di rigetto del ricorso, sono a carico del ricorrente le spese processuali.
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