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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7635/2022 del 03/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la legittimità del giudizio celebrato in assenza dell'imputato sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa. Si denunciava che, nonostante il difensore avesse comunicato in udienza lo stato di restrizione e richiesto la traduzione, il Tribunale di Crotone aveva rinviato senza disporre l'ordine di traduzione e aveva poi celebrato il dibattimento in assenza dell'imputato; la corte territoriale aveva rigettato l'eccezione di nullità ritenendo che spettasse all'imputato attivarsi presso il giudice della cautela per ottenere autorizzazione a comparire. Altri motivi dedotti riguardavano l'elemento psicologico del reato di evasione (assenza di dolo per allontanamento vicino al domicilio) e la mancata motivazione sul riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la restrizione agli arresti domiciliari per altra causa, se documentata o comunque comunicata al giudice procedente, costituisce un impedimento legittimo a comparire. Ne consegue l'obbligo del giudice che procede, se viene a conoscenza dell'impedimento nella fase di costituzione delle parti, di disporre l'ordine di traduzione e, ove necessario, il rinvio dell'udienza; in mancanza di traduzione il giudizio celebrato in assenza è illegittimo. Applicando questi principi al caso concreto, essendo l'impedimento stato portato a conoscenza del giudice già nella prima udienza e avendo il Tribunale omesso la traduzione, la Corte ha ritenuto illegittimo il giudizio di primo grado e l'appello che lo ha confermato, disponendo l'annullamento delle sentenze impugnate e gli effetti consequenziali (ossia la mancata legittimità del procedimento celebrato in assenza e la necessità di nuova trattazione secondo le regole indicate dalle Sezioni Unite).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e) (motivi di ricorso per cassazione)

    Norma richiamata quale base formale dei motivi di cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte utilizza il rimedio per vagliare errori di diritto e di motivazione nell'impugnata decisione.

  • art. 178 e 179 cod. proc. pen.

    art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 (richiami sul vizio di motivazione)

    Riferimenti usati per censurare la motivazione della sentenza di merito sulla nullità del primo giudizio e sulla valutazione delle eccezioni svolte dalle parti.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    art. 420-ter, commi 1-2 (rinvio in caso di impedimento)

    Interpretato come disposizione che impone al giudice, quando risulti (anche in via probabilistica) un impedimento assoluto alla partecipazione, di rinviare l'udienza; la Corte ne ricava l'obbligo di accertare e superare gli impedimenti alla comparizione.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    art. 420-bis (accertamento della conoscenza del processo da parte dell'imputato)

    Richiamato per sottolineare che la certezza della conoscenza del processo e della data/luogo è condizione per procedere in assenza; l'assenza di tale certezza implica il dovere del giudice di provvedere alla traduzione.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    art. 420-quater (conseguenze dell'assenza illegittima)

    Rimando operativo alle conseguenze della celebrazione illegittima del giudizio in assenza e alle ripercussioni sull'efficacia della decisione.

  • art. 22 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 22 disp. att. (potere del giudice della cautela di autorizzare la comparizione)

    La Corte chiarisce che tale norma attribuisce al giudice della cautela un potere autorizzatorio ma non può essere usata per trasferire sull'imputato l'onere di ottenere necessariamente l'autorizzazione per comparire; resta fermo il potere/dovere del giudice che procede di disporre la traduzione.

  • art. 6 CEDU

    art. 6, § 3, lett. c), d), e) (diritto alla difesa e partecipazione al processo)

    Riferimento ai principi europei secondo cui la partecipazione dell'imputato è centrale per un processo equo; la Corte usa questi principi per confermare che la presenza non può essere subordinata ad oneri non previsti dalla legge e che la rinuncia deve essere inequivoca.

  • Patto internazionale sui diritti civili e politici

    art. 14, comma 3, lett. d), e) (diritti dell'imputato)

    Richiamato per rafforzare il carattere fondamentale del diritto di presenza e difesa, coerentemente con l'interpretazione costituzionale ed eurounitaria.

  • Direttiva UE 2016/343

    Direttiva UE n. 343 del 9 marzo 2016, art. 9 (diritto a un nuovo processo se si è proceduto in assenza al di fuori delle ipotesi legittime)

    Usata per evidenziare l'obbligo degli ordinamenti nazionali di prevedere rimedi (anche nuovo processo) quando il procedimento in assenza sia illegittimo.

  • art. 111, comma 3 Cost.

    art. 111, comma 3 Cost. (diritto al giusto processo, oralità e immediatezza)

    Riferimento costituzionale che giustifica l'interpretazione restrittiva circa la celebrazione del processo in assenza e la centralità dell'effettiva partecipazione dell'imputato.

Massime di principio

  • Se il giudice procedente viene a conoscenza, all'atto della costituzione delle parti, che l'imputato citato libero nel relativo procedimento è sottoposto a restrizione della libertà personale per altra causa (anche agli arresti domiciliari), ciò costituisce un impedimento legittimo a comparire che impone al giudice di disporre la traduzione e, se necessario, il rinvio dell'udienza.
  • La condizione di restrizione domiciliare per altra causa, se comunicata o documentata al giudice, deve essere trattata alla stregua della detenzione intramuraria: non può essere richiesta al soggetto la preventiva attivazione presso il giudice della cautela come condizione necessaria per poter esigere la presenza al processo.
  • La celebrazione del giudizio in assenza è lecita soltanto se sussistono contemporaneamente la certezza della conoscenza del processo (data, luogo, accusa) e una rinuncia all'assistenza in udienza inequivoca; in mancanza di ciò il processo è illegittimo e la decisione può essere annullata.
  • Se la condizione di restrizione non emerge dagli atti, grava sull'imputato (o sul suo difensore) l'onere di comunicare tempestivamente tale stato entro la fase di costituzione delle parti; in mancanza di tale comunicazione, il successivo riscontro della restrizione non invalida gli atti già compiuti purché la costituzione delle parti appaia regolare.
  • In caso di procedura in assenza illegittima, esistono rimedi sia nelle fasi di appello (annullamento e rinvio secondo art. 604, comma 5-bis) sia, anche dopo il giudicato, attraverso istituti straordinari (es. rescissione) quando l'imputato dimostri la mancata conoscenza incolpevole del processo.
  • La giurisprudenza consolidata e i principi europei impongono di dare prevalenza al diritto fondamentale della partecipazione dell'imputato rispetto a esigenze di efficienza processuale; le norme che prevedono procedure in assenza devono essere interpretate restrittivamente.

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