Cassazione Penale, Sentenza n. 27598/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cavallo era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 per aver dichiarato, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 22/2/2016 relativa all'anno 2014, redditi inferiori alla realtà omettendo parte dei propri redditi, parte di quelli della moglie e quelli di una figlia convivente. In appello e in cassazione il ricorrente ha contestato: 1) omissione della motivazione sui motivi per cui avrebbe dichiarato un reddito inferiore e mancata considerazione della posizione della figlia Mariarosa (che il ricorrente sosteneva non dovesse essere considerata parte del nucleo familiare); 2) mancata indagine e motivazione circa il dolo (consapevolezza della falsità); 3) irrilevanza della falsità perché, secondo il ricorrente, i redditi complessivi accertati non avrebbero superato il limite per l'ammissione al beneficio; 4) carenza di motivazione sull'applicazione dell'aumento di pena per recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il ricorrente, in larga parte, si sia limitato a riproporre questioni di fatto già esaminate e respinte in appello senza fornire contestazioni specifiche e argomentate, determinando così la genericità e l'aspecificità del ricorso. La Corte ha confermato che gli accertamenti probatori (certificazioni e dichiarazioni dei redditi acquisite tramite Guardia di Finanza) dimostravano omissioni di reddito relative a Cavallo, alla moglie e alla figlia Sabrina; ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'integrazione del delitto previsto dall'art. 95 DPR 115/2002 si verifica per la falsa dichiarazione o omissione anche parziale dei dati nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettivo superamento o meno dei limiti di reddito. Sulla recidiva, la Corte ha ritenuto non generica la motivazione dei giudici di merito circa la maggiore capacità a delinquere emersa dal curriculum criminale, e quindi corretta l'applicazione dell'aumento di pena. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista.
Norme richiamate
art. 95 DPR 115/2002
Il reato si configura per la falsa dichiarazione o l'omissione, anche parziale, dei dati nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'integrazione del reato è indipendente dall'effettiva sussistenza o meno delle condizioni economiche per ottenere il beneficio.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata che non è suscettibile di sindacato in Cassazione quando basata su valutazioni di fatto coerenti.
art. 99 cod. proc. pen.
Riferito in relazione all'aumento di pena per recidiva; la Corte ricorda che l'applicazione della recidiva rientra in un apprezzamento discrezionale del giudice che richiede adeguata motivazione circa la maggiore pericolosità.
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'inammissibilità del ricorso che risulta aspecifico perché non contrasta in modo argomentato con la motivazione dei giudici di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti nella esposizione dei motivi in cassazione; il ricorrente ha omesso di fornire specificità richiesta dalla disciplina sull'impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna alle spese del procedimento di cassazione, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La falsa dichiarazione o l'omissione nella domanda di patrocinio a spese dello Stato integra il reato ex art. 95 DPR 115/2002 anche quando la falsità non incide sul concreto diritto al beneficio; quindi non è necessario dimostrare che il beneficio sarebbe stato negato o concesso.
- In cassazione non sono ammesse doglianze che si limitano a ripetere questioni di fatto già esaminate e motivate in sede di appello: il ricorso deve contenere censure specifiche e una autonoma argomentazione giuridica.
- Le valutazioni di merito (es. valutazione di attendibilità delle prove fiscali e testimoniali, composizione del nucleo familiare, esistenza di redditi omessi) sono sindacabili in Cassazione solo se affette da vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà, non per semplice diversa apprezzamento.
- Sull'applicazione della recidiva, il giudice di merito dispone di discrezionalità ma deve motivare adeguatamente la valutazione della maggiore capacità a delinquere; una motivazione puntuale sul curriculum criminale e sulla sua rilevanza è sufficiente a reggere il controllo di legittimità.
- Per contestare il dolo nella dichiarazione falsa occorre porre argomentazioni concrete e specifiche che mettano in crisi la ricostruzione probatoria; affermazioni generiche di mancanza di consapevolezza risultano inefficaci se contraddette da documentazione fiscale ufficiale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27542/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27543/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27546/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27547/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27548/2023 del 26/06/2023
- Sentenza penale · 26 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 27549/2023 del 26/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →