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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27598/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cavallo era stato condannato per il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 per aver dichiarato, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio del 22/2/2016 relativa all'anno 2014, redditi inferiori alla realtà omettendo parte dei propri redditi, parte di quelli della moglie e quelli di una figlia convivente. In appello e in cassazione il ricorrente ha contestato: 1) omissione della motivazione sui motivi per cui avrebbe dichiarato un reddito inferiore e mancata considerazione della posizione della figlia Mariarosa (che il ricorrente sosteneva non dovesse essere considerata parte del nucleo familiare); 2) mancata indagine e motivazione circa il dolo (consapevolezza della falsità); 3) irrilevanza della falsità perché, secondo il ricorrente, i redditi complessivi accertati non avrebbero superato il limite per l'ammissione al beneficio; 4) carenza di motivazione sull'applicazione dell'aumento di pena per recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che il ricorrente, in larga parte, si sia limitato a riproporre questioni di fatto già esaminate e respinte in appello senza fornire contestazioni specifiche e argomentate, determinando così la genericità e l'aspecificità del ricorso. La Corte ha confermato che gli accertamenti probatori (certificazioni e dichiarazioni dei redditi acquisite tramite Guardia di Finanza) dimostravano omissioni di reddito relative a Cavallo, alla moglie e alla figlia Sabrina; ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'integrazione del delitto previsto dall'art. 95 DPR 115/2002 si verifica per la falsa dichiarazione o omissione anche parziale dei dati nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dall'effettivo superamento o meno dei limiti di reddito. Sulla recidiva, la Corte ha ritenuto non generica la motivazione dei giudici di merito circa la maggiore capacità a delinquere emersa dal curriculum criminale, e quindi corretta l'applicazione dell'aumento di pena. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista.

Norme richiamate

  • art. 95 DPR 115/2002

    Il reato si configura per la falsa dichiarazione o l'omissione, anche parziale, dei dati nella dichiarazione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'integrazione del reato è indipendente dall'effettiva sussistenza o meno delle condizioni economiche per ottenere il beneficio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata nella censura sulla motivazione; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata che non è suscettibile di sindacato in Cassazione quando basata su valutazioni di fatto coerenti.

  • art. 99 cod. proc. pen.

    Riferito in relazione all'aumento di pena per recidiva; la Corte ricorda che l'applicazione della recidiva rientra in un apprezzamento discrezionale del giudice che richiede adeguata motivazione circa la maggiore pericolosità.

  • art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'inammissibilità del ricorso che risulta aspecifico perché non contrasta in modo argomentato con la motivazione dei giudici di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti nella esposizione dei motivi in cassazione; il ricorrente ha omesso di fornire specificità richiesta dalla disciplina sull'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna alle spese del procedimento di cassazione, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La falsa dichiarazione o l'omissione nella domanda di patrocinio a spese dello Stato integra il reato ex art. 95 DPR 115/2002 anche quando la falsità non incide sul concreto diritto al beneficio; quindi non è necessario dimostrare che il beneficio sarebbe stato negato o concesso.
  • In cassazione non sono ammesse doglianze che si limitano a ripetere questioni di fatto già esaminate e motivate in sede di appello: il ricorso deve contenere censure specifiche e una autonoma argomentazione giuridica.
  • Le valutazioni di merito (es. valutazione di attendibilità delle prove fiscali e testimoniali, composizione del nucleo familiare, esistenza di redditi omessi) sono sindacabili in Cassazione solo se affette da vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà, non per semplice diversa apprezzamento.
  • Sull'applicazione della recidiva, il giudice di merito dispone di discrezionalità ma deve motivare adeguatamente la valutazione della maggiore capacità a delinquere; una motivazione puntuale sul curriculum criminale e sulla sua rilevanza è sufficiente a reggere il controllo di legittimità.
  • Per contestare il dolo nella dichiarazione falsa occorre porre argomentazioni concrete e specifiche che mettano in crisi la ricostruzione probatoria; affermazioni generiche di mancanza di consapevolezza risultano inefficaci se contraddette da documentazione fiscale ufficiale.

Testo integrale

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