Sentenza n. 5296/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale prot. CA/250575/2025 del 30/12/2025 di cessazione dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, limitatamente all'attività di cucina con cottura dei cibi con uso di friggitrici; -del Rapporto Informativo prot. VA/2025/163860 del 29.10.2025; -per l'annullamento e/o disapplicazione dell'art. 64 bis, commi 2, 2.1 e 2.2. del Regolamento d'Igiene del Comune di Roma, Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 12/2019 nelle parti in cui impongono limiti e prescrizioni all'uso di impianti carboni attivi alternativi alla canna fumaria; -della comunicazione di avvio di procedimento nota prot. CA/215619 del 03.11.2025; -di ogni altro atto, nota, provvedimento sconosciuti ai ricorrenti ma agli stessi ostativi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cessazione dell’attività di somministrazione, limitatamente alla cottura mediante friggitrici e all’uso di impianti a carboni attivi alternativi alla canna fumaria
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di pubblico esercizio)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato il provvedimento con cui Roma Capitale aveva vietato la frittura di alimenti nel locale, deducendo anzitutto la violazione dell’art. 64-bis del Regolamento d’igiene comunale, sul presupposto che l’attività non fosse qualificabile come friggitoria e non fosse quindi soggetta all’obbligo di canna fumaria. Il motivo è stato ritenuto infondato in fatto, poiché i verbali di polizia dimostravano che l’attività prevalente consisteva nella frittura di pollo. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge e l’eccesso di potere, anche in relazione all’illegittimità dell’art. 64-bis, commi 2, 2.1 e 2.2, del Regolamento d’igiene, nella parte in cui subordinava l’uso di sistemi alternativi alla canna fumaria a condizioni tassative e lo escludeva per le friggitorie. I ricorrenti sostenevano, in particolare, che il regolamento comunale avesse illegittimamente stabilito una preferenza astratta e sistematica per la canna fumaria, senza un’istruttoria tecnico-scientifica idonea a dimostrare la maggiore efficacia di tale sistema rispetto agli impianti alternativi, come quelli a carboni attivi. Il giudice ha inoltre rilevato che il provvedimento applicativo richiamava in modo generico i requisiti di salubrità dell’art. 64-bis, comma 2.1, senza collegarli concretamente alla situazione del locale; le criticità emerse dal sopralluogo risultavano soltanto dai verbali prodotti in giudizio e non erano state adeguatamente trasfuse nella motivazione dell’atto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto in parte sostanziale. Il primo motivo è stato respinto: l’attività era in concreto una friggitoria, poiché la frittura costituiva l’attività assolutamente prevalente. Il secondo motivo è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo l’art. 64-bis del Regolamento d’igiene di Roma Capitale nella parte in cui poneva la canna fumaria come soluzione sistematicamente prioritaria e consentiva l’impiego di apparati alternativi soltanto al ricorrere di condizioni tassative, escludendolo comunque per le friggitorie. Tale disciplina contrasta con l’art. 78, comma 1, lettera e), della legge regionale Lazio n. 22/2019, che orienta i Comuni a favorire, anche nei centri storici, l’utilizzo di strumenti tecnologici innovativi ed ecologicamente avanzati idonei a migliorare la salubrità e lo smaltimento dei fumi. Il vizio non consiste nella possibilità astratta di preferire la canna fumaria, ma nell’averlo fatto senza una preventiva istruttoria tecnico-scientifica volta ad accertare l’inesistenza di sistemi alternativi di pari o maggiore efficacia. È stato quindi annullato l’art. 64-bis limitatamente alla parte che subordina l’uso dei metodi alternativi alle condizioni del comma 2, con conseguente tendenziale equiparazione tra canna fumaria e sistemi alternativi, inclusi gli impianti a carboni attivi. Resta salvo il potere dell’amministrazione di verificare in concreto l’idoneità dell’impianto utilizzato e, ove risulti inadeguato, di prescrivere la canna fumaria sulla base delle regole tecniche applicabili. È stato altresì annullato il provvedimento inibitorio, poiché fondato sul divieto assoluto di sistemi alternativi per le friggitorie. La comunicazione di avvio e gli ulteriori atti non sono stati oggetto di autonoma statuizione esplicitata nel dispositivo. Le spese sono state compensate in ragione della novità e della recente elaborazione giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
es. art. 60 cod. proc. amm.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti.
art. 64-bis del Regolamento d’igiene di Roma Capitale
«2. È possibile installare apparati tecnologici diversi da quelli prescritti al comma 1, qualora sia stabilita, dagli enti competenti, l'incompatibilità del condotto della canna fumaria con la tutela o la salvaguardia degli edifici e dei contesti urbani di pregio artistico-architettonico, e subordinatamente alle seguenti condizioni: a) attività le cui emissioni siano definite scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi del TU Ambiente - D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; b) cottura degli alimenti con sole apparecchiature elettriche; c) esclusione delle attività di friggitoria»
È stato annullato limitatamente alla parte in cui subordinava l’impiego di metodi alternativi alla canna fumaria a condizioni tassative, inclusa l’esclusione delle friggitorie. La canna fumaria non può essere considerata astrattamente e sistematicamente superiore senza adeguata istruttoria tecnico-scientifica.
art. 78, comma 1, lettera e), l.r. Lazio n. 22/2019
«alle modalità attraverso le quali i locali in cui si svolge l’attività di somministrazione provvedono allo smaltimento dei fumi senza immissione in atmosfera nonché alla diminuzione dell’inquinamento acustico, con particolare riferimento ai centri storici, anche attraverso l’incentivazione all’utilizzo di strumenti e apparati tecnologici innovativi, ecologicamente all’avanguardia»
La disposizione costituisce parametro di legittimità delle scelte regolamentari comunali e impone di perseguire la salubrità favorendo, quando tecnicamente idonei, sistemi innovativi alternativi alla canna fumaria.
art. 12, comma 2, regolamento regionale n. 1/2009
«altri strumenti o apparati tecnologici aspiranti e/o filtranti per lo smaltimento dei fumi, la cui idoneità è accertata secondo la normativa vigente in materia»
Conferma la possibilità di utilizzare sistemi alternativi alla canna fumaria, purché la loro idoneità sia accertata secondo la normativa vigente.
art. 78 l.r. Lazio n. 22/2019
Pur non avendo capacità abrogativa delle precedenti norme regolamentari comunali, costituisce parametro vincolante per le nuove scelte comunali adottate durante la sua vigenza e contrarie alle sue finalità.
Massime di principio
- Un regolamento comunale non può stabilire in via astratta e sistematica la prevalenza della canna fumaria sui sistemi alternativi di smaltimento dei fumi, né escludere tali sistemi per determinate attività, se la normativa regionale impone di favorire strumenti tecnologici innovativi ed ecologicamente avanzati idonei a migliorare la salubrità.
- La scelta amministrativo-regolamentare di privilegiare la canna fumaria rispetto a sistemi alternativi richiede un’istruttoria tecnico-scientifica volta ad accertare, in concreto e secondo l’evoluzione della tecnica, l’eventuale inidoneità o minore efficacia dei sistemi alternativi.
- L’illegittimità della disciplina regolamentare che impone un divieto assoluto di sistemi alternativi comporta l’annullamento dei provvedimenti applicativi fondati esclusivamente su tale divieto, ferma la possibilità per l’amministrazione di verificare successivamente l’idoneità concreta dell’impianto e di prescrivere la canna fumaria ove necessario.
- La mera indicazione nel provvedimento di una regola tecnica generale non dimostra la sua concreta applicazione al caso specifico: l’amministrazione deve collegare le criticità accertate alle caratteristiche dell’impianto e motivare specificamente il divieto o la prescrizione adottata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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