Cassazione Penale, Sentenza n. 5818/2022 del 18/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame di Stefano Riva e aveva respinto le richieste di riesame delle società Rival srl e Soitaab Impianti srl, confermando il sequestro preventivo del profitto del reato nell'ambito di indagini sui reati di cui all'art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. I ricorrenti deducevano violazione di legge con riferimento agli artt. 2 e 12-bis del d.lgs. n. 74/2000
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per rinuncia formale: il difensore, munito di procura speciale, ha depositato dichiarazione di rinuncia motivando la sopravvenuta mancanza di interesse in quanto, nel frattempo, i beni erano stati dissequestrati. La Corte ha ritenuto valida la rinuncia e ha dichiarato l'inammissibilità dei ricorsi per rinuncia. Inoltre, ha stabilito che la declaratoria di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (derivante da causa non imputabile al ricorrente, ad es. revoca o dissequestro) non comporta condanna al pagamento delle spese processuali né di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, conformandosi all'orientamento delle Sezioni Unite
Norme richiamate
d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Gli artt. 2 e 12-bis sono stati invocati dai ricorrenti come base della censura, ma la Corte non si è pronunciata nel merito sulla loro interpretazione perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia/sopravvenuta carenza di interesse
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato nel senso che la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse non comporta conseguenze sfavorevoli (spese o sanzioni) per il ricorrente
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (dep. 25/03/2016, Celso)
Richiamata per affermare che la rinuncia validamente formalizzata dal difensore munito di procura speciale produce l'inammissibilità del ricorso
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021 (Lombardi)
Citate come supporto dell'orientamento secondo cui la sopravvenuta carenza d'interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (dep. 17/02/2012, Marinaj)
Richiamata per la definizione della nozione di "carenza d'interesse sopraggiunta" e per il principio che l'assenza di interesse sopravvenuta non configura soccombenza e non comporta sanzioni
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996 (Vitale)
Citate come precedente che conferma l'assenza di conseguenze economiche per l'appellante quando l'interesse viene a mancare per fatti indipendenti dalla sua volontà
Massime di principio
- Una rinuncia formale al ricorso, validamente sottoscritta dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione
- Se, nel corso del giudizio, viene a mancare l'interesse a proseguire l'impugnazione per causa non imputabile al ricorrente (es. dissequestro o revoca del provvedimento impugnato), la carenza sopravvenuta di interesse giustifica l'inammissibilità senza alcuna pronuncia sul merito
- La sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende
- La Corte non decide sul merito delle questioni di diritto (es. presunte violazioni degli artt. 2 e 12-bis d.lgs. 74/2000) quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile per rinuncia o per sopravvenuta carenza di interesse
- Per evitare l'inutilità del gravame, è importante verificare tempestivamente lo stato dei provvedimenti (ad es. esecuzione o revoca del sequestro): eventi intervenuti nel frattempo possono rendere il ricorso privo di interesse
- La validità formale della rinuncia richiede che sia resa dal difensore con procura speciale; senza tale formalità la rinuncia potrebbe non produrre l'effetto di inammissibilità
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