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Sentenza

Sentenza n. 2728/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che riconosceva il beneficio della Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e condannava il Ministero all’erogazione di complessivi 1.000 euro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 4484/2025 del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, pubblicata il 23 ottobre 2025 e notificata il 24 ottobre 2025. Il titolo riconosceva il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e condannava il Ministero a erogare complessivi 1.000 euro mediante buoni elettronici di spesa. In camera di consiglio la ricorrente ha dichiarato che l’Amministrazione aveva pagato la somma dovuta, chiedendo la cessazione della materia del contendere e insistendo per la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, preso atto dell’avvenuto pagamento dell’importo riconosciuto dal titolo giudiziale. Ha tuttavia ritenuto fondato il ricorso ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato l’Amministrazione al pagamento di 189 euro, oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. L’Amministrazione si era costituita con atto di mera forma.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione è indicata quale base processuale dell’azione di ottemperanza, ma la sentenza non ne espone una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione dà esecuzione al titolo e il ricorrente dichiara soddisfatta la pretesa, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
  • L’avvenuta esecuzione del titolo non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza secondo la soccombenza virtuale, quando il ricorso risulti fondato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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