Sentenza n. 1397/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento dell’ordinanza numero -OMISSIS- del 15 dicembre 2022 notificata a mani del ricorrente in data 27 dicembre 2022 avente ad oggetto la demolizione di pretese opere abusive e di ogni ulteriore atto presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e riduzione in pristino di quattro opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale adottata ai sensi dell’art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001, relativa a quattro opere: un muro di contenimento lungo il confine, una piccola tettoia sul piazzale, una tettoia di ampie dimensioni sul terrazzo e una muratura con invetriata di chiusura. Quanto al muro di contenimento, ha dedotto che esso fosse preesistente agli interventi edilizi degli anni Settanta, realizzato almeno anteriormente al 1967 e comunque autorizzato o rappresentato nella documentazione del Genio civile, nonché strutturalmente necessario per la realizzazione degli edifici. Ha inoltre lamentato l’omessa considerazione della vetustà dell’opera e del legittimo affidamento maturato per il decorso del tempo, con conseguente necessità di una specifica motivazione sull’interesse pubblico alla demolizione. In relazione alle altre tre opere, ha sostenuto, rispettivamente, la natura pertinenziale e facilmente amovibile della prima tettoia, l’irrilevanza urbanistica e la funzione meramente accessoria della seconda tettoia e l’assenza di una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia della muratura con invetriata. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dichiarato che le opere nn. 2, 3 e 4 erano state demolite, come verificato dal sopralluogo comunale del 17 febbraio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse le censure relative alle opere nn. 2, 3 e 4, poiché tali manufatti erano stati demoliti nel corso del giudizio. Ha respinto le censure riguardanti il muro di contenimento. La documentazione prodotta dimostrava soltanto la preesistenza di una porzione del muro, ma non consentiva di provare che l’intero manufatto, nelle sue diverse porzioni, fosse stato realizzato anteriormente al 1967; né risultava dimostrata la data di realizzazione delle altre parti. Anche l’autorizzazione provinciale indicava un’estensione di circa 18 metri, inferiore o comunque non coincidente con l’insieme delle porzioni oggetto dell’ordinanza. È stato inoltre ritenuto non provato che il muro fosse indispensabile per la realizzazione e il mantenimento degli edifici. Il TAR ha precisato che l’eventuale essenzialità dell’opera ai fini della conservazione della consistenza legittima potrà essere fatta valere nella fase esecutiva dell’ordine demolitorio ai sensi dell’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001. Quanto alla vetustà dell’opera e all’affidamento, il giudice ha ribadito che l’ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato: una volta individuata l’opera realizzata senza titolo, non è necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico attuale né una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, anche quando sia trascorso un lungo periodo dalla realizzazione dell’abuso. Il ricorso è stato quindi in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto, con conferma dell’ordinanza impugnata. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
L’ordine di demolizione e di riduzione in pristino costituisce la sanzione repressiva applicabile alle opere edilizie realizzate senza titolo.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
L’eventuale essenzialità dell’opera abusiva per la conservazione della consistenza legittima può essere valutata nella fase esecutiva dell’ordine demolitorio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
La sopravvenuta demolizione delle opere contestate, verificata nel corso del giudizio, consente di rilevare la sopravvenuta carenza di interesse sulle relative censure e dichiararle improcedibili.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva ha natura vincolata e, una volta accertata la realizzazione sine titulo, non richiede un’ulteriore motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione né una comparazione con l’interesse privato del proprietario.
- Il mero decorso del tempo tra la realizzazione dell’abuso e l’adozione dell’ordine di demolizione non fa sorgere, di per sé, un legittimo affidamento tutelabile e non impone all’amministrazione un più intenso obbligo motivazionale; la sanzionabilità dell’abuso conserva natura reale.
- Chi contesta la legittimità di un’opera edilizia per la sua preesistenza deve fornire la prova della data di realizzazione del manufatto e della corrispondenza tra la documentazione autorizzativa prodotta e l’intera opera oggetto dell’ordine di demolizione; la prova della preesistenza di una sola porzione non dimostra la legittimità dell’intero manufatto.
- L’eventuale necessità o essenzialità dell’opera abusiva per la conservazione della consistenza legittima dell’edificio può essere valutata nella fase esecutiva dell’ordine demolitorio, secondo il meccanismo previsto dall’art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001.
- La demolizione delle opere contestate durante il giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulle relative censure e comporta l’improcedibilità parziale del ricorso.
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