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Ordinanza

Ordinanza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota Prot. 0149147 del 24.12.2025, con cui veniva comunicato alla ricorrente, ex art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, l'avvenuta aggiudicazione definitiva della fornitura di n. 1 workstation emg, occorrente alla s.c. Neurologia 3 - Laboratorio Neurologia, P.O. Molinette dell'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, CIG B78A31CDF2, alla controinteressata EB Neuro s.p.a., con conseguente stipulazione del contratto; - della determinazione dirigenziale n. 0003717 del 19.12.2025, allegata alla nota comunicata e datata 24.12.2025, con i relativi allegati; - dei verbali del Seggio di gara del 4.8.2025, del 6.8.2025, del 12.8.2025, della tabella di valutazione tecnica e contestuale verbale di gara del 18.9.2025, della graduatoria relativa all'aggiudicazione, nonché di tutti gli atti, documenti e verbali allegati alla predetta determinazione dirigenziale n. 0003717 del 19.12.2025; - ed altresì per la dichiarazione di inefficacia del contratto e per il subentro nella fornitura; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - della determinazione dirigenziale n. 947 del 14.4.2026, comunicata alla ricorrente Micromed in data 17.4.26, dell’allegato verbale della commissione giudicatrice del 2.3.2026, nonché dell’allegata tabella di valutazione tecnica, recante espressa conferma della determinazione dirigenziale n. 3717 del 19.12.2025, già impugnata con il ricorso principale;

Giustizia amministrativa202600188

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione della fornitura di una workstation EMG a EB Neuro s.p.a. e determinazione dirigenziale di conferma dell’aggiudicazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione definitiva della fornitura e gli atti della procedura di gara, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto e il subentro nella fornitura. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 947 del 14 aprile 2026, adottata all’esito di un nuovo intervento della commissione giudicatrice, che ha confermato l’aggiudicazione a EB Neuro s.p.a. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure di legittimità dedotte, ma dà atto della domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha accolto l’istanza cautelare limitatamente agli effetti della determinazione dirigenziale n. 947 del 14 aprile 2026, sospendendone l’efficacia. La misura è stata adottata per assicurare che il ricorso possa essere deciso nel merito re adhuc integra, considerato che l’udienza pubblica era già fissata per il 24 settembre 2026. L’ordinanza non anticipa la valutazione definitiva sui motivi di ricorso né dispone espressamente il subentro nella fornitura o la dichiarazione di inefficacia del contratto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di sospendere gli effetti dell’impugnata determinazione dirigenziale n. 947 del 14.4.2026

    La disposizione costituisce il fondamento della tutela cautelare concessa, mediante sospensione degli effetti dell’atto impugnato in vista della decisione di merito.

  • art. 90, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    veniva comunicato alla ricorrente, ex art. 90, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, l'avvenuta aggiudicazione definitiva

    La norma è richiamata quale base della comunicazione dell’aggiudicazione, ma l’ordinanza non ne sviluppa l’interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti dell’atto impugnato quando ciò sia necessario ad assicurare che la decisione di merito intervenga in una situazione ancora integra, senza anticipare la definizione delle censure dedotte.
  • La sospensione cautelare può essere limitata allo specifico atto di conferma dell’aggiudicazione, senza che ciò comporti automaticamente la dichiarazione di inefficacia del contratto o il subentro dell’impresa ricorrente nella fornitura.
  • Quando la trattazione di merito è già fissata a breve termine, la misura cautelare può essere modulata per preservare l’utilità della decisione definitiva fino all’udienza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietàConcorrenza ed evidenza pubblica

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