Sentenza n. 1198/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento - del Decreto Dirigenziale n. 74 del 27.05.2022, con il quale il dirigente della UOD 50.02.03 Energia, Efficientamento e Risparmio Energetico, Green Economy e Bioeconomia - Direzione Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive della GRC ha rigettato l'istanza acquisita al prot. reg. n. 184638 del 28.02.2008 presentata dalla Ecoenergia s.r.l., con la conseguente archiviazione della richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, avente ad oggetto “la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica, da fonte eolica, della potenza complessiva pari a 6 MW, da realizzare nel Comune di Lacedonia (AV) in località Cerrello”; - di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto eolico da 6 MW nel Comune di Lacedonia
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva presentato nel 2008 un'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003. Dopo un primo diniego regionale, annullato dal TAR, la Regione aveva riavviato il procedimento senza tuttavia concluderlo. Nel 2021 la società aveva riproposto la domanda nell'ambito del nuovo Avviso pubblico regionale previsto dalla legge regionale campana n. 5/2021, finalizzato alla prosecuzione dei procedimenti non perfezionati, con aggiornamento degli elaborati progettuali secondo le nuove prescrizioni tecniche. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi, alla quale la società non aveva presentato osservazioni, la Regione aveva adottato il diniego impugnato. La ricorrente deduceva: violazione dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003, per il superamento del termine di conclusione del procedimento; violazione della disciplina regionale previgente, sostenendo che non potessero applicarsi le regole tecniche introdotte successivamente all'avvio originario del procedimento; difetto di istruttoria, per l'erroneità delle misurazioni relative alle distanze tra aerogeneratori e tra gli impianti e gli immobili potenzialmente interessati dalla proiezione delle pale; contrasto con la normativa nazionale e unionale di promozione delle energie rinnovabili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto decisivo che il diniego fosse stato adottato all'esito non del procedimento originario del 2008, bensì di un nuovo procedimento avviato nel 2021 sulla base dell'Avviso pubblico regionale e dell'art. 13, comma 3, della legge regionale campana n. 5/2021. Di conseguenza, le censure fondate sull'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e sulla disciplina regionale previgente erano riferite a un diverso procedimento e non potevano infirmare il provvedimento impugnato. È stata respinta anche la censura di difetto di istruttoria, poiché la ricorrente non aveva dimostrato la conformità dell'iniziativa alle nuove regole tecniche contenute nell'Avviso e nelle relative specifiche. Il giudice ha inoltre ritenuto conformi al quadro nazionale e unionale di incentivazione delle energie rinnovabili gli atti regionali presupposti, non impugnati, osservando che la promozione delle fonti rinnovabili si coordina con i principi di precauzione e prevenzione e può comportare regole specifiche sulle distanze tra impianti e sui limiti di potenza. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
…il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni…
Il termine e la disciplina dell'originario procedimento autorizzatorio non sono stati ritenuti applicabili al nuovo procedimento avviato nel 2021 secondo la disciplina regionale sopravvenuta.
art. 13, comma 3, legge regionale Campania 29 giugno 2021 n. 5
Costituisce la base normativa dell'Avviso pubblico rivolto alle imprese titolari di istanze di Autorizzazione Unica non perfezionate, consentendo la prosecuzione del procedimento mediante aggiornamento degli elaborati.
D.G.R.C. n. 325 dell'8 agosto 2013
Disciplina regionale previgente, riferita al procedimento originario e non applicabile al nuovo procedimento definito con il diniego impugnato.
D.G.R.C. n. 716/2017
Atto regionale recante regole tecniche sulle distanze tra generatori e impianti, applicate nell'ambito del nuovo procedimento.
Avviso pubblico approvato con Decreto Dirigenziale n. 265 del 29 luglio 2021
Ha avviato il nuovo procedimento per la prosecuzione delle istanze non perfezionate, imponendo l'aggiornamento degli elaborati secondo le nuove prescrizioni.
art. 14 D.M. 10 settembre 2010
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità, ma non ritenuto idoneo a fondare l'annullamento del diniego.
Massime di principio
- Quando un'istanza autorizzatoria non perfezionata viene ripresentata nell'ambito di un nuovo procedimento disciplinato da una normativa sopravvenuta e da uno specifico avviso pubblico, la legittimità del provvedimento conclusivo deve essere valutata in base alle regole del nuovo procedimento, non a quelle proprie dell'originaria istruttoria.
- Le censure relative al superamento dei termini e alla disciplina tecnica applicabile all'originario procedimento non possono determinare l'annullamento del diniego adottato all'esito di un distinto procedimento successivamente avviato dall'interessato secondo una disciplina nuova.
- In un giudizio contro il diniego di un'autorizzazione, il ricorrente che contesti l'applicazione di regole tecniche sulle distanze deve dimostrare concretamente la conformità del progetto alle prescrizioni applicabili; la mera contestazione delle misurazioni non è sufficiente.
- La disciplina di favore per la produzione di energia da fonti rinnovabili non esclude la possibilità di introdurre regole tecniche specifiche sulle distanze tra impianti e sui limiti di potenza, quando tali regole siano funzionali ai principi di precauzione e prevenzione.
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