Cassazione Penale, Ordinanza n. 27984/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Brescia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che il vizio di motivazione non è deducibile con ricorso avverso una sentenza applicativa di pena nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Brescia emessa ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. (patteggiamento), relativa al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso deduceva un vizio di mancanza di motivazione della decisione applicativa della pena. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché non rientrante nei limiti dei motivi proponibili contro la sentenza di patteggiamento, che possono riguardare soltanto la volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra accusa e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Norme richiamate
artt. 444 ss. c.p.p.
Richiamano il rito del patteggiamento, cioè la sentenza applicativa della pena concordata tra le parti.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per motivi specifici: volontà dell'imputato, correlazione tra accusa e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
L. n. 103/2017
È richiamata come norma che ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando/disciplinando i limiti del ricorso contro il patteggiamento.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4
Norma incriminatrice del fatto oggetto del patteggiamento, in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- Il vizio di mancanza o insufficienza di motivazione non è, di regola, deducibile con ricorso avverso la sentenza di patteggiamento se non incide su uno dei motivi tipizzati dal legislatore.
- Nel giudizio di legittimità sul patteggiamento, il controllo della Corte è circoscritto a profili di volontà negoziale, correlazione tra accusa e decisione, corretta qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina applicabile.
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