Cassazione Penale, Ordinanza n. 05578/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in conformità con il primo giudice, lo aveva ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada. La difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione, richiamando gli artt. 192, 195 e 220 c.p.p., sostenendo in sostanza una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove; 2) erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. In fatto, dalla sentenza emerge solo che si trattava di una responsabilità per violazione dell'art. 189 cod. strada, senza ulteriori dettagli concreti sul sinistro o sulla condotta, non desumibili dal testo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo celasse una richiesta di rivalutazione del fatto e del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità, e ha valorizzato la congrua e logica motivazione delle sentenze di merito, fondata su corrette massime di अनुभव e sulle risultanze istruttorie. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto legittima l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. in ragione del disvalore oggettivo della condotta, nonché adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi a favore dell'imputato. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189 cod. strada
Norma incriminatrice violata dall'imputato; la sentenza non specifica ulteriormente la fattispecie concreta, limitandosi a confermare la responsabilità per la violazione dei commi indicati.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dalla difesa nel primo motivo come parametro del vizio di motivazione; la Corte osserva che la censura mira in realtà a una diversa valutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione.
art. 195 c.p.p.
Richiamato dalla difesa nel primo motivo; la Corte non ravvisa vizi di legittimità nella motivazione della sentenza impugnata.
art. 220 c.p.p.
Richiamato dalla difesa nel primo motivo; la Corte esclude che le deduzioni prospettate integrino un vizio sindacabile in cassazione.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità è stata correttamente esclusa in ragione del rilevato disvalore oggettivo della condotta, valutazione immune da incongruenze logiche.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato dall'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'imputato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura degli elementi di fatto né una diversa rivalutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in cassazione quando la censura, sotto la sua apparente veste, mira in realtà a ottenere una ricostruzione alternativa del fatto e delle prove.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, coerente e priva di manifeste illogicità, soprattutto se fondata su corrette massime di esperienza e su un compendio probatorio esplicitato in sentenza.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando il disvalore oggettivo della condotta, purché il giudizio sia sorretto da motivazione logica e coerente con le risultanze di causa.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla sola assenza di elementi o circostanze positive a favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non è sufficiente il solo stato di incensuratezza.
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