Cassazione Penale, Sentenza n. 43439/2022 del 15/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che, accogliendo l'appello cautelare del P.M., aveva disposto la misura cautelare carceraria nei suoi confronti per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. I motivi di ricorso sostenevano: violazione di legge (art. 74 d.P.R. 309/1990; artt. 273, 292, 274, 275 c.p.p.) e vizio di motivazione; contestazione della valutazione delle intercettazioni (unica fonte probatoria) ritenute insufficienti a dimostrare la partecipazione del Cadorna in posizione apicale nel sodalizio; asserita indeterminatezza e scarsa intelligibilità delle captazioni, possibile equivocità dell'espressione "zio Tonino" e carattere millanterio/autoreferenziale delle conversazioni; mancata indicazione, secondo l'art. 292 c.p.p., della descrizione del fatto e delle norme violate nell'ordinanza impugnata; mancata considerazione dell'età del ricorrente e della datazione remota delle ultime intercettazioni (giugno 2018) rispetto alla attualità della pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo infondato (sfiorando in alcuni passaggi l'inammissibilità). Ha richiamato e applicato i criteri di valutazione delle intercettazioni nei reati associativi (il contenuto deve essere chiaro, riferibile senza dubbio all'imputato, coerente con il ruolo degli interlocutori e privo di ragioni per ritenere che si tratti di false denunce). Ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato il compendio intercettativo insieme ad altri elementi non contestati: gli interlocutori erano tutti intranei al sodalizio (Bonali padre/figlio, Pagliuso, Pileggi), le conversazioni avvenivano nel "quartier generale" (magazzino di stoccaggio/ lavorazione), e il contenuto delle conversazioni nel loro complesso delineava un ruolo apicale e direttivo del Cadorna (es. direttive su gestione di debiti, indicazioni operative, identificazione esplicita di "zio Tonino" in Felice Cadorna). Quanto all'art. 292 c.p.p., la Corte ha ricordato che l'obbligo di autonoma motivazione riguarda il giudice che emette la misura "inaudita altera parte" e non il giudice del riesame che decide in contraddittorio; pertanto non v'è vizio formale. Sulle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto motivata la scelta della custodia in carcere: il Tribunale ha indicato elementi concreti e attuali di pericolosità (ruolo di capo, capacità di risolvere controversie associative anche con violenza, passato criminale), ritenuti sufficienti a fondare la misura nonostante l'età avanzata del ricorrente e la parziale remota datazione di alcune intercettazioni. Conclusione: rigetto del ricorso; condanna del ricorrente alle spese (provvedimenti di rito).
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma incriminatrice sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ha confermato che l'impianto probatorio (intercettazioni e altri elementi) può dimostrare la posizione apicale dell'indagato ai fini dell'applicazione delle misure cautelari.
codice di procedura penale, art. 273
Riferito al valore probatorio delle intercettazioni: la Corte ha ribadito che le intercettazioni, pur non equiparabili a chiamate in correità, vanno attentamente interpretate e valutate con criteri logico-probatori nel contesto del reato associativo.
codice di procedura penale, art. 292
Prevede l'obbligo di motivazione autonoma sulla misura per il giudice che emette la misura "inaudita altera parte"; la Corte ha precisato che tale obbligo non grava sul giudice del riesame (Tribunale) che decide in contraddittorio, il quale invece può limitarsi a valutare vizi di motivazione o motivazione assente/apparente.
codice di procedura penale, art. 274
Disposizioni sulle esigenze cautelari (in particolare la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto che tali elementi possono essere desunti dal ruolo apicale, dalla personalità criminosa e dalle specifiche modalità del fatto.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione relativa di pericolosità nei reati puniti con pena elevata: la Corte ha confermato che sussiste, ma la scelta della misura deve essere comunque adeguatamente motivata sulla base di elementi concreti.
codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Riferito nei termini dell'articolo come parametro di valutazione delle prove testimoniali/dichiarazioni; la Corte ha ricordato che le regole proprie delle dichiarazioni testimoniali non sono automaticamente applicabili alle intercettazioni che vanno valutate con criteri specifici nel contesto associativo.
Massime di principio
- Intercettazioni in reati associativi: perché concorrano a fondare una misura cautelare occorre che il contenuto sia chiaro, la riferibilità all'imputato non sia dubbia, gli interlocutori siano intranei al sodalizio e non vi siano ragioni per ritenere che si tratti di millanteria o false accuse.
- Valore probatorio: le intercettazioni non sono equiparabili a prove dichiarative dirette e richiedono una valutazione logico-probatoria complessiva, non una lettura "a compartimenti"; in Cassazione non è consentito proporre una lettura alternativa dei fatti già motivata dal giudice.
- Art. 292 c.p.p.: l'obbligo di motivazione autonoma è stringente solo per il giudice che emette la misura "inaudita altera parte"; il giudice del riesame che decide in contraddittorio può integrare o confermare la motivazione valutando vizi di motivazione o motivazione assente/apparente.
- Esigenze cautelari: la misura cautelare richiede motivazione sulla concretezza e attualità del pericolo; tali elementi possono essere desunti dal ruolo apicale, dal passato criminale e dalle specifiche modalità del fatto, anche se alcune intercettazioni risultano datate.
- Età e datazione delle prove: l'età avanzata dell'indagato o la datazione remota di alcune captazioni non escludono automaticamente la misura; è necessario valutare la persistenza del ruolo e la territorialità dell'operatività criminale.
- Limitazioni del sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione valuta la correttezza della motivazione e l'applicazione del diritto; non è sede per una diversa valutazione probatoria dettagliata o per proporre una ricostruzione alternativa dei fatti già logicamente motivata dal giudice del merito.
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