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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01412/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva solo parzialmente accolto l'istanza del condannato volta a riconoscere la continuazione ex art. 81 c.p. tra numerose sentenze irrevocabili concernenti reati di diverso tipo, tra cui furti aggravati, violazioni della normativa sulle misure di prevenzione, estorsione/rapina aggravate e associazione di tipo mafioso, nonché ricettazione e tentativi di estorsione. Il ricorrente censurava: 1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., lamentando un errore nel calcolo della pena e contestando, in particolare, la valutazione negativa sulla continuazione tra due sentenze indicate sub d) e sub h), oltre che tra i reati associativi e altre violazioni, sostenendo che vi fosse un medesimo disegno criminoso anche rispetto ad alcune violazioni dell'art. 9 l. 1423/1956; 2) la violazione di legge per la mancata traduzione del detenuto all'udienza camerale, nonostante la sua richiesta di partecipare. La Corte di cassazione ha ritenuto la prima doglianza, nella parte sul calcolo della pena, generica perché non indicava specificamente l'errore del giudice dell'esecuzione né il calcolo corretto; nella parte sulla continuazione, l'ha reputata manifestamente infondata, osservando che la motivazione impugnata aveva correttamente escluso un unico disegno criminoso perché le due condotte associative erano distanti oltre dieci anni e gli ulteriori reati non consentivano di desumere una comune ideazione originaria sin dal primo reato. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l'omessa partecipazione del detenuto all'udienza, pur richiesta, integra una nullità generale ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., ma tale nullità risultava sanata perché il difensore non aveva tempestivamente eccepito la mancata traduzione e aveva concluso senza sollevare contestazioni nelle varie udienze. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione nella parte in cui aveva negato il riconoscimento della continuazione tra tutti i reati indicati, ritenendo in parte generiche e in parte manifestamente infondate le censure. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non avendo ravvisato elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La continuazione richiede che l'identità del disegno criminoso sia rintracciabile sin dalla commissione del primo reato; non basta la mera vicinanza soggettiva o la serialità dei fatti.

  • art. 671 c.p.p.

    Nel procedimento di esecuzione il giudice può riconoscere la continuazione tra reati oggetto di diverse sentenze, ma il ricorrente deve indicare in modo specifico l'errore denunciato e il corretto criterio di calcolo.

  • art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'omessa partecipazione del detenuto all'udienza camerale, se richiesta, integra una nullità generale; tuttavia la nullità è sanata se il difensore non la eccepisce tempestivamente o non la deduce in udienza.

  • art. 24, comma 6, ord. pen.

    Richiamato indirettamente dal riferimento alla partecipazione a distanza del detenuto all'udienza camerale del tribunale di sorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 624 c.p.

    Reato oggetto di una delle sentenze poste a base della richiesta di continuazione.

  • art. 625 c.p.

    Reato aggravato oggetto di una delle sentenze poste a base della richiesta di continuazione.

  • art. 629 c.p.

    Reato di estorsione contestato in alcune delle sentenze richiamate nell'istanza di continuazione.

  • art. 628 c.p.

    Reato di rapina aggravata richiamato tra i fatti oggetto delle sentenze in comparazione.

  • art. 56 c.p.

    Richiamato in relazione al tentativo di estorsione contestato in una delle sentenze considerate.

  • art. 416-bis c.p.

    Reato associativo di tipo mafioso oggetto di due sentenze considerate ai fini della continuazione.

  • art. 439 c.p.

    Reato contestato in una sentenza richiamata nel procedimento esecutivo.

  • art. 648 c.p.

    Reato di ricettazione oggetto di una delle sentenze considerate.

  • art. 9, comma 1, l. 1423/1956

    Violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione, oggetto di più sentenze considerate ai fini della continuazione.

  • art. 9, comma 2, l. 1423/1956

    Ulteriore violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione richiamata nell'istanza.

  • art. 7 l. 203/1991

    Aggravante richiamata in una delle sentenze oggetto di richiesta di continuazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione volto al riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, il ricorrente deve indicare in modo specifico l'errore del giudice e il criterio corretto di rideterminazione della pena; censure generiche sul calcolo sono inammissibili.
  • La continuazione postula che il medesimo disegno criminoso sia riconoscibile fin dall'origine, cioè già al momento della commissione del primo reato: la mera ripetizione di condotte analoghe o la loro appartenenza alla stessa area criminale non basta, se gli atti non consentono di desumere un progetto unitario originario.
  • Quando tra i fatti esiste un rilevante distacco temporale e gli ulteriori reati non presentano elementi univoci di collegamento programmatico, il giudice può motivare legittimamente l'esclusione della continuazione.
  • L'omessa traduzione del detenuto che abbia chiesto di partecipare all'udienza camerale integra una nullità generale, ma essa è sanata se la difesa non la deduce tempestivamente o vi rinuncia per comportamento processuale concludente.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale motivazionale o una lettura alternativa delle risultanze di merito, quando la motivazione del provvedimento impugnato non presenti vizi logici o giuridici rilevabili ictu oculi.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, salvo assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

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