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Ordinanza

Ordinanza n. 1718/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei beni culturali per un progetto di ristrutturazione e recupero edilizio di un edificio diruto da destinare ad affittacamere a Lampedusa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (soprintendenza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il parere negativo della Soprintendenza di Agrigento relativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’intervento edilizio. Nel corso del giudizio aveva chiesto la sospensione cautelare dell’efficacia del provvedimento; con ordinanza cautelare n. 66 del 29 gennaio 2026, il TAR aveva accolto l’istanza ai fini del riesame da parte dell’amministrazione. Successivamente la ricorrente ha presentato, ai sensi dell’art. 59 c.p.a., un’istanza di esecuzione della misura cautelare.

La decisione

L’amministrazione ha dato seguito alla misura cautelare procedendo al riesame del provvedimento impugnato e adottando l’atto di conferma n. 1724 del 26 febbraio 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse rispetto all’istanza di esecuzione della misura cautelare. Il TAR ha dichiarato improcedibile tale istanza per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il riesame richiesto era stato effettuato dall’amministrazione. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’autorizzazione paesaggistica richiesta per l’intervento edilizio.

  • art. 59 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale fondamento dell’istanza di esecuzione della misura cautelare; l’istanza è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo l’avvenuto riesame amministrativo.

Massime di principio

  • L’istanza di esecuzione di una misura cautelare è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, in esecuzione della misura disposta ai fini del riesame, abbia effettivamente riesaminato il provvedimento e adottato un nuovo atto.
  • La sopravvenuta esecuzione dell’attività amministrativa richiesta dalla misura cautelare determina il venir meno dell’interesse alla specifica domanda di esecuzione, anche se l’amministrazione conferma, all’esito del riesame, il provvedimento originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelareEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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