Cassazione Civile, Ordinanza n. 19893/2021 del 13/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio, sulla base di un p.v.c. della Guardia di finanza relativo a un diverso soggetto, ha contestato alla società la deduzione di costi e la detrazione IVA ritenuti indebiti perché riferiti a fatture per operazioni asseritamente inesistenti, emesse da una società considerata inesistente/fittizia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi della società, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame/violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità; (2) violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 per ammissione in appello del p.v.c. e pretesa introduzione di eccezioni/domande nuove; (3) violazione degli artt. 57, 58 d.lgs. 546/1992 e 32 del medesimo decreto per l'uso del p.v.c. quale documento nuovo e per la sua incidenza sulla decisione; (4) violazione delle norme sull'accertamento e dell'art. 2697 c.c. per mancata prova, da parte dell'Ufficio, dei fatti contestati e per omesso apprezzamento della documentazione prodotta dalla contribuente a dimostrazione delle operazioni; (5) omessa pronuncia/violazione delle norme sanzionatorie (artt. 6, 7 e 12 d.lgs. 472/1997) in tema di non punibilità, criteri di quantificazione e cumulo giuridico delle sanzioni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la doglianza di omessa pronuncia sull'eccezione processuale di inammissibilità dell'appello e infondata la censura sulla specificità dell'impugnazione, osservando che l'atto di appello dell'Ufficio era comunque idoneo a devolvere la controversia. Ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondati i motivi relativi alla produzione del p.v.c. e ai limiti degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992, rilevando che le contestazioni dell'Ufficio erano mere difese e che, soprattutto, la contribuente aveva già avuto conoscenza del p.v.c., sicché la motivazione per relationem degli avvisi restava sufficiente. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla prova delle operazioni e sull'art. 2697 c.c. perché non attinente alla ratio decidendi, e comunque perché la CTR aveva accertato in fatto la mancata prova dell'effettività delle operazioni, non superata da fatture, bonifici o assegni. Ha infine ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sulle sanzioni, esclusa la non punibilità per violazione meramente formale e non specificamente dimostrato l'errore nel cumulo giuridico. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma la sanzione di inammissibilità va interpretata restrittivamente; è sufficiente che dall'atto emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado e le ragioni di dissenso siano ricavabili anche implicitamente dal contenuto complessivo dell'atto.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto, non le mere difese, le argomentazioni giuridiche e la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa fiscale, che restano proponibili.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario possono essere prodotti nuovi documenti in appello; nel caso concreto la produzione del p.v.c. è stata ritenuta comunque non decisiva perché il contribuente ne aveva già avuto conoscenza.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato solo in rapporto ai limiti della produzione documentale in appello; la Corte ha escluso che la decisione si fondasse illegittimamente su tale norma.
art. 7, comma 1, L. n. 212/2000
L'obbligo di allegazione del documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo non opera quando il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza del documento stesso.
art. 42, comma 2, d.P.R. n. 600/1973
Se l'atto impositivo rinvia ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo va allegato o il contenuto essenziale va riprodotto; l'obbligo non sussiste se il contribuente conosce già il documento richiamato.
art. 39 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti dell'accertamento; la Corte non ha ravvisato violazione rilevante rispetto alla ratio decidendi.
art. 40 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull'accertamento, senza che la censura sia stata accolta.
art. 54 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento IVA; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per difetto di attinenza alla motivazione della sentenza.
art. 2697 c.c.
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l'Amministrazione abbia provato l'inesistenza delle operazioni, incombe sul contribuente dimostrare l'effettività delle stesse; fatture e mezzi di pagamento formali non bastano, se non corroborati da ulteriori elementi idonei.
art. 6 d.lgs. n. 472/1997
La violazione contestata non è stata ritenuta meramente formale e quindi non punibile, perché l'indebita detrazione/registrazione incide comunque sui controlli dell'Amministrazione e sulla corretta verifica delle operazioni.
art. 7 d.lgs. n. 472/1997
La valutazione sulla gravità della condotta e sulla personalità del trasgressore è rimessa al giudice di merito; la doglianza della contribuente è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito.
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
La censura sul cumulo giuridico è stata ritenuta inammissibile per mancanza di specificità e autosufficienza, non essendo indicato con precisione l'errore applicativo denunciato.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è scrutinabile solo se la norma invocata è effettivamente decisiva rispetto alla ratio decidendi; non è ammissibile se la critica riguarda in realtà un diverso accertamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'omessa pronuncia su eccezioni o domande è denunciabile come vizio processuale, non come omesso esame di fatto ex n. 5.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale è denunciabile nei limiti ristretti applicabili ratione temporis; non può essere utilizzato per censurare omissioni di pronuncia su eccezioni processuali o per ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Norma sul rito camerale in Cassazione richiamata nella trattazione del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma sul procedimento in camera di consiglio richiamata ai fini della decisione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato, conseguenza processuale della soccombenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi va applicata in senso restrittivo: è sufficiente che l'atto esprima, anche implicitamente, una chiara volontà di censurare la decisione di primo grado e ne renda comprensibili le ragioni di dissenso.
- Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992 riguarda solo le eccezioni in senso stretto; restano invece sempre deducibili le mere difese, le contestazioni dei fatti costitutivi della pretesa e le argomentazioni giuridiche svolte in risposta alle allegazioni avversarie.
- Nel giudizio tributario la produzione in appello di documenti nuovi è ammissibile, ma la sua rilevanza va misurata sulla decisività rispetto alla ratio decidendi; se il contribuente aveva già conosciuto il documento richiamato nell'atto impositivo, la motivazione per relationem resta valida senza obbligo di allegazione.
- In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, provata dall'Amministrazione l'inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l'onere di dimostrarne l'effettività; fatture, ordini di pagamento e assegni, da soli, non sono necessariamente sufficienti quando non attestino l'effettivo pagamento o l'incasso e non forniscano riscontri ulteriori.
- Le contestazioni sulle sanzioni amministrative tributarie non possono essere accolte se si limitano a proporre una diversa quantificazione del trattamento sanzionatorio senza individuare in modo specifico l'errore applicativo o senza dimostrare la natura meramente formale della violazione.
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