Cassazione Penale, Sentenza n. 807/2023 del 12/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 28/04/2022 del Tribunale di Siena che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione alla mancata revoca della confisca disposta nei confronti di Ferdinando Minucci ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 per euro 3.761.981,00. La confisca era stata estesa, ove necessario, ai beni e valori nella disponibilità del condannato, ivi compresi rapporti bancari cointestati con le ricorrenti. Le ricorrenti hanno dedotto vizio di violazione di legge, sostenendo che: a) non poteva gravare su di loro l'onere di provare che i versamenti sui conti cointestati non provenivano dal condannato; b) l'onere di provare la provenienza illecita del denaro spetta al pubblico ministero; c) opera la presunzione civilistica di contitolarità che dovrebbe tutelare i terzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il Tribunale, prima di rigettare le istanze, aveva esercitato i poteri istruttori acquisendo la documentazione bancaria e che da tale documentazione non emergono elementi che dimostrino che i conti cointestati fossero alimentati con proventi leciti provenienti dalle ricorrenti. La Corte ha confermato il principio, richiamando la giurisprudenza (Sez. 6, n. 19766/2019), secondo cui, nei sequestri preventivi funzionali alla confisca su conto cointestato, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato, anche con valutazioni indiziarie. Pertanto il Tribunale non si è limitato a presunzioni assolute ma ha valutato la documentazione e gli indizi negativi; per questo motivo i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
art. 12-bis d. lgs. n. 74 del 2000
Norma che consente la confisca del prezzo o del profitto del reato; applicata quale fondamento della misura patrimoniale nei confronti del condannato e, se necessario, estesa ai beni nella sua disponibilità fino alla misura dell'importo stabilito
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 19766 del 11/12/2019, dep. 2020, Rv. 279277
in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del reato eseguito su conto corrente cointestato all'indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall'indagato dovendosi verificare, anche solo a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti dalla commissione del reato
Principio che obbliga il giudice a verificare, anche con mezzi indiziari, il nesso tra le somme sul conto cointestato e il reato/indagato; non è sufficiente la sola cointestazione per disporre la confisca dell'intera giacenza
presunzione civilistica di contitolarità
opera la presunzione civilistica di contitolarità del denaro in caso di cointestazione di un rapporto bancario
Il tribunale ha rilevato che tale presunzione non comporta automaticamente l'esclusione di indagini e verifiche: la cointestazione non prova che tutto il denaro appartenga al condannato né che una parte sia automaticamente dei terzi; occorre valutazione probatoria/indiziale
Massime di principio
- La mera cointestazione di un conto corrente non basta a dimostrare che tutte le somme siano di proprietà del correntista condannato; il giudice deve valutare la documentazione e gli indizi sulla provenienza dei fondi.
- Pur spettando al pubblico ministero l'onere di dimostrare l'illiceità dei proventi, il giudice dell'esecuzione può e deve esercitare poteri istruttori acquisendo documentazione bancaria per formarsi un convincimento indiziario.
- Il terzo cointestatario dovrebbe documentare l'origine lecita dei versamenti (es. redditi, pensioni, trasferimenti comprovati, atti di donazione) per contrastare la confisca, ma non è necessariamente l'unico destinatario dell'onere probatorio quando il Tribunale procede ad attività istruttoria.
- In fase preventiva o cautelare è utile chiedere al giudice l'esercizio dei poteri istruttori (acquisizione movimenti, interrogazione banche, integrazione documentale) e produrre estratti conto completi, prove di entrate personali e atti che giustifichino i versamenti.
- Si può chiedere la limitazione della confisca alla quota effettivamente riconducibile al condannato o una imputazione analitica delle movimentazioni per evitare confische forfettarie sull'intera giacenza.
- Nel dubbio, predisporre e conservare documentazione tempestiva (contratti, dichiarazioni fiscali, bonifici attestanti provenienza, ricevute) che renda possibile la tracciabilità dei flussi finanziari verso il conto cointestato.
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