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Legge

L.R. Abruzzo 43/2011

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) ed altre disposizioni regionali.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 43/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo n. 28/2011 sulla riduzione del rischio sismico, introducendo il parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per alcuni atti della Giunta e differendo al 31 dicembre 2014 l’applicazione di parti della disciplina. Prevede inoltre, in via temporanea, la riviviscenza della previgente legge sismica regionale fino a tale data. Le ulteriori disposizioni su caccia, Teatro Marrucino e proroghe di termini erano limitate a periodi già conclusi o sono state poi abrogate/incostituzionali.

Modifiche alla disciplina regionale sul rischio sismico e altre disposizioni urgenti e transitorie

Modifiche alla disciplina sismica regionale e misure transitorie

La legge regionale dell’Abruzzo interviene principalmente sulla L.R. 11 agosto 2011, n. 28, che disciplina la riduzione del rischio sismico e la vigilanza sulle opere in zona sismica. Accanto a queste modifiche, introduce disposizioni transitorie ormai riferite a termini scaduti e altre misure settoriali a efficacia limitata.

Ambito della disciplina sismica

Il provvedimento incide su due passaggi procedurali della L.R. n. 28/2011, rafforzando il coinvolgimento della Commissione consiliare competente nei provvedimenti della Giunta regionale. In particolare, viene richiesto un parere obbligatorio prima dell’adozione degli atti attuativi richiamati dalla legge sismica regionale.

Parere obbligatorio della Commissione consiliare competente

La legge modifica:

  • l’articolo 14, comma 3, della L.R. n. 28/2011, prevedendo che la deliberazione della Giunta regionale sia adottata previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente;
  • l’articolo 15, comma 2, della medesima legge, stabilendo analoga condizione per l’adozione dell’atto della Giunta regionale.

Si tratta di un rafforzamento del procedimento interno regionale, senza incidere direttamente sui destinatari finali della disciplina tecnica.

Differimento dell’efficacia di parte della legge sismica

L’applicazione delle disposizioni contenute nei Titoli III e IV della L.R. n. 28/2011 è stata differita al 31 dicembre 2014. La norma ha quindi avuto funzione di rinvio temporaneo dell’entrata a regime di tali parti della disciplina sismica.

Reviviscenza della normativa previgente

Fino al 31 dicembre 2014 è stata prevista la reviviscenza della L.R. 17 dicembre 1996, n. 138, relativa allo snellimento delle procedure per interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone sismiche. La previsione operava come regime provvisorio sostitutivo, in attesa dell’applicazione della nuova disciplina.

Disposizioni urgenti in materia faunistico-venatoria

La legge conteneva anche una disciplina temporanea sul prelievo venatorio del cinghiale per la stagione 2011/2012:

  • proroga del prelievo venatorio fino al 5 gennaio 2012;
  • divieto di prelievo nei giorni 25 dicembre 2011 e 1 gennaio 2012;
  • possibilità di usufruire della proroga solo per i cacciatori iscritti alle squadre regolarmente autorizzate dalla Provincia competente, nel rispetto dei regolamenti provinciali.

Tali previsioni sono però divenute prive di utilità pratica; inoltre il comma 1 è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con conseguente caducazione anche dei commi 2 e 3.

Ulteriori modifiche settoriali e limite temporale

La legge inseriva anche una deroga nella disciplina del contributo per il Teatro Marrucino di Chieti, limitata all’anticipazione dell’80% del contributo stanziato per il 2011, con obbligo di presentazione della documentazione entro il 31 dicembre 2011 a pena di decadenza. Questa disposizione è stata successivamente abrogata.

È inoltre presente una modifica alla L.R. 10 agosto 2010, n. 38, relativa a un termine amministrativo fissato al 30 aprile dell’anno 2012; anche tale previsione ha carattere ormai esaurito ed è stata successivamente abrogata.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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