Ordinanza n. 1841/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento del 3 ottobre 2025 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale di Sanità - Servizio di Psicologia - I Divisione - Commissione attitudinale di esclusione della ricorrente, in quanto “non idonea”, dal concorso indetto con Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Capo della Polizia del 22 aprile 2025, per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato, con riferimento alla procedura “a) per esame, per un'aliquota di n. 2.517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato di cui all'articolo 2 del bando di concorso”; - del verbale della Commissione per l'accertamento della idoneità attitudinale, collegialmente costituita presso il Servizio di Psicologia - I Divisione della Direzione centrale di Sanità della Polizia di Stato del 3 ottobre 2025, contenente il giudizio di non idoneità della ricorrente al concorso per l'assunzione di 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato sopra indicato e i relativi atti istruttori, in particolare la relazione psicologica del 1° ottobre 2025 a firma dello psicologo della Polizia di Stato; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, comunque connesso; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 7 marzo 2026: - del decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato del 19.12.2025, non comunicato, ma pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, che ha approvato la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Capo della Polizia del 22.4.2025, per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato, con riferimento alla procedura “a) per esame, per un’aliquota di n. 2517 posti, aperto ai cittadini provenienti dalla vita civile, in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nella Polizia di Stato di cui all’articolo 2 del bando di concorso”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, comunque connesso, ivi incluso, per quanto occorrer possa, il provvedimento, di estremi ignoti, del Ministero dell’Interno, di cui è data notizia nella comunicazione del 13.1.2026, prot. n. 883, del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria del Dipartimento – Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato, con cui è stato disposto lo svolgimento del “233° corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato” dal 2 febbraio 2026 al 1° dicembre 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per 4.617 allievi agenti della Polizia di Stato per inidoneità attitudinale, nonché graduatoria finale della procedura e atti connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità attitudinale adottato il 3 ottobre 2025 dalla Commissione competente, nonché la relazione psicologica e gli atti istruttori presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la graduatoria finale approvata il 19 dicembre 2025 e, per quanto occorrer possa, il provvedimento relativo allo svolgimento del 233° corso di formazione per allievi agenti. Il TAR aveva già ritenuto il ricorso assistito da fumus boni iuris e aveva ordinato il riesame della candidata; all'esito del riesame del 12 gennaio 2026, l'amministrazione l'ha giudicata idonea. La ricorrente ha quindi chiesto l'ammissione al corso di formazione, ottenendo in via monocratica l'ammissione, anche in soprannumero, al 233° corso.
La decisione
Il TAR ha confermato l'ammissione della ricorrente al corso di formazione già disposta con decreto cautelare del 22 gennaio 2026, ritenendo sussistenti i presupposti per mantenerla nella fase cautelare, anche alla luce del riesame amministrativo conclusosi con il giudizio di idoneità. Per esigenze di concentrazione processuale ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno di un sunto del ricorso, dei motivi aggiunti e della decisione, con l'indicazione nominativa dei vincitori e degli idonei. Ha imposto il completamento della notificazione entro trenta giorni e il deposito della relativa documentazione entro i successivi dieci giorni. Ha disposto inoltre che l'amministrazione depositi, entro l'udienza di merito, gli eventuali ulteriori provvedimenti adottati sulla posizione della ricorrente, in particolare quelli idonei a determinare la cessazione della materia del contendere, quali l'inserimento in graduatoria o l'ammissione al corso a pieno titolo. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la misura è stata confermata in relazione alla precedente ammissione al corso di formazione.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato quale base dell'istanza cautelare monocratica con cui la ricorrente ha chiesto l'ammissione al corso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti della parte interessata, in relazione all'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare relativa all'esclusione da un concorso per inidoneità attitudinale, il giudice può confermare l'ammissione del candidato al corso di formazione quando il precedente provvedimento cautelare abbia imposto il riesame e l'amministrazione, all'esito del riesame, abbia riconosciuto l'idoneità.
- Quando l'impugnazione della graduatoria coinvolge un numero elevato di candidati collocati nella graduatoria finale, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli interessati e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione.
- In presenza di una vicenda amministrativa ancora suscettibile di definizione mediante l'adozione di provvedimenti favorevoli al ricorrente, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare gli atti sopravvenuti potenzialmente idonei a determinare la cessazione della materia del contendere e fissare contestualmente l'udienza pubblica di merito.
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