Sentenza del 14/12/2016 n. 25706 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva confermato il rigetto del ricorso contro un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007. Ha dedotto: a) nullità della sentenza per omessa pronuncia su questioni decisive, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360 c.p.c., n. 4; b) vizio di motivazione; c) violazione della L. n. 212/2000, art. 7, e del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, per l'utilizzo di valori attribuiti dal Comune a un'area edificabile senza indicazione dei prezzi medi di mercato di aree analoghe.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che la CTR non aveva esaminato specificamente le censure relative alla violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, inclusi i profili riguardanti il recupero ICI sui fabbricati e i vizi di motivazione dell'accertamento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia doveva essere denunciata ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, e non del n. 5. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito e potrà essere riproposto nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Abruzzo, anche per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente sottoposte al suo esame. La mancata decisione su motivi di appello rilevanti integra omessa pronuncia.
Art. 360 c.p.c., n. 4
È il corretto parametro per censurare in cassazione la nullità della sentenza derivante dall'omessa pronuncia su una domanda o su un motivo di impugnazione.
Art. 360 c.p.c., n. 5
Non è il parametro appropriato per denunciare l'omessa pronuncia; riguarda il vizio motivazionale nei limiti previsti dalla legge.
Legge n. 212/2000, art. 7
Richiede che gli atti dell'amministrazione finanziaria siano motivati e consentano al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa tributaria, inclusi gli elementi utilizzati per determinare il valore imponibile.
D.Lgs. n. 504/1992, art. 5
Disciplina la determinazione della base imponibile ICI, compreso il valore delle aree fabbricabili; la contestazione della società riguardava l'adeguatezza e la giustificazione dei valori adottati dal Comune.
Massime di principio
- Quando un giudice d'appello omette di esaminare uno o più motivi di impugnazione rilevanti, la decisione può essere cassata per omessa pronuncia e la censura deve essere formulata come vizio processuale ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4.
- La motivazione di un atto tributario deve permettere al contribuente di comprendere concretamente la ricostruzione della pretesa, i criteri applicati e gli elementi posti a fondamento dell'imposta.
- In materia di aree edificabili, la contestazione dei valori imponibili può riguardare l'assenza o l'insufficienza dell'indicazione dei criteri estimativi e dei riferimenti a valori di mercato comparabili.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente sulla fondatezza dell'accertamento: il giudice di rinvio dovrà esaminare i motivi ignorati e potrà valutare anche le questioni dichiarate assorbite.
- L'accoglimento di un motivo processuale può rendere temporaneamente non esaminabili gli altri motivi di merito, che restano riproponibili nel giudizio di rinvio.
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