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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12352/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado, in rito abbreviato, per bancarotta preferenziale (artt. 110 c.p., 216 comma 3 e 223 comma 1 r.d. n. 267/1942). Canova, co-amministratore di fatto della PRISMA S.R.L. (già VECCHIATO ARTE S.R.L.), era stato ritenuto responsabile di aver prelevato dai conti societari somme attribuite a rimborsi di finanziamenti soci mentre la società era in stato di dissesto. L'impugnazione contestava: 1) carenza e illogicità della motivazione sulla qualifica di amministratore di fatto; 2) irragionevolezza del trattamento sanzionatorio rispetto alla coimputata che aveva definito la propria posizione ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.; 3) eccessività del valore giornaliero (50 euro) usato per la conversione della pena detentiva in pecuniaria e della relativa commisurazione rispetto alla situazione economica del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione di merito che, in presenza di doppia conforme (sentenza di primo grado confermata in appello), integra reciprocamente le motivazioni dei due gradi di giudizio. I giudici hanno considerato congrua e logica la ricostruzione fattuale che attribuisce a Canova la qualifica di amministratore di fatto (gestione finanziaria, ordini di pagamento, rapporti con clienti e fornitori, prelievi per rimborsi di finanziamenti soci). Sull'entità della pena la Corte ha ritenuto valida la discrezionalità del giudice di merito, che ha applicato al ricorrente una pena collocata sui minimi assoluti e ha legittimamente tenuto conto di un precedente penale. La diversità di trattamento rispetto alla coimputata è giustificata dalla definizione concordata della posizione di quest'ultima ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Infine, relativamente alla conversione pecuniaria, la Corte ha confermato la decisione dell'appello che ha disposto la sostituzione con pena pecuniaria dilazionata in 36 rate, riducendo l'onere giornaliero a circa 17 euro al giorno, compatibile con la situazione economica dichiarata.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Usato per configurare la partecipazione al reato in concorso; la sentenza applica il principio della responsabilità concorrente tra soggetti che collaborano nella commissione del reato.

  • art. 216 comma 3 r.d. n. 267/1942

    art. 216 comma 3 r.d. n. 267/42

    Riferimento a fattispecie di bancarotta (preferenziale/fraudolenta) previste dalla legge fallimentare; la Corte ha ritenuto che i prelievi dai conti societari costituiscano bancarotta preferenziale quando effettuati in stato di decozione.

  • art. 223 comma 1 r.d. n. 267/1942

    art. 223 comma 1 r.d. n. 267/42

    Norma del testo unico fallimentare richiamata per i reati fallimentari; interpretata in combinato con gli altri articoli per contestare la responsabilità penale degli amministratori di fatto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i limiti della motivazione in cassazione; la Corte ha enunciato i motivi nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Prevede la definizione concordata della posizione processuale di alcuni imputati; la Corte ha ritenuto legittimo un trattamento sanzionatorio più favorevole per chi abbia optato per tale definizione, giustificando la disparità rispetto al ricorrente.

  • art. 56-quater L. n. 689/1981

    art. 56-quater L. n. 689 del 1981

    Consente la conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e la dilazione del pagamento; la Corte ha confermato l'applicazione della conversione con rateizzazione in 36 mensilità, adeguata alla situazione economica del condannato.

  • art. 132 cod. pen.

    Criteri di commisurazione della pena; la Corte ha richiamato il corretto uso dei criteri per la determinazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi e circostanze per la determinazione della pena; la sentenza ha considerato elementi attenuanti e un precedente penale ai sensi dell'art. 133 comma 2 n. 2.

  • art. 133-bis e art. 133-ter cod. pen.

    art. 133-bis e 133-ter cod. pen.

    Norme relative a misure alternative e modulazione della pena in relazione alla personalità e condizioni del condannato; richiamate per giustificare la rateizzazione e la modulazione della pena pecuniaria.

  • art. 2639 cod. civ.

    Definizione di amministratore di fatto; la Corte ha applicato la nozione civilistica per verificare l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, anche in assenza di titolo formale.

  • art. 53 L. n. 689/1981 (richiamata dalla giurisprudenza costituzionale)

    art. 53 L. n. 689 del 1981, cit. nella sent. n. 28/2022 della Corte Costituzionale

    Richiamata per confronto giurisprudenziale sui limiti della conversione e del valore giornaliero; la Corte ha valutato la questione alla luce delle pronunce costituzionali e della successiva normativa di adattamento.

Massime di principio

  • La qualificazione di "amministratore di fatto" si basa su elementi di fatto (gestione continuativa, disponibilità delle risorse aziendali, rapporti con clienti/fornitori, operazioni finanziarie significative) e non sulle sole qualifiche formali; in cassazione la valutazione di tali elementi è sindacabile solo se la motivazione è illogica o contraddittoria.
  • In caso di doppia conforme (sentenza di primo grado confermata in appello) le motivazioni dei due gradi si integrano: il ricorso in cassazione deve evidenziare specifiche illogicità o carenze per avere efficacia.
  • Le dichiarazioni spontanee dell'imputato in dibattimento hanno limitato valore probatorio e non vincolano il giudice di merito; non sostituiscono l'esame contraddittorio.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la cassazione interviene solo per vizio di motivazione, arbitrarietà o illogicità manifesta. Diverso trattamento tra coimputati è legittimo se fondato su scelte processuali differenti (es. definizione concordata ex art. 599-bis c.p.p.).
  • La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e la relativa modulazione (valore giornaliero e rateizzazione) devono tener conto delle condizioni economiche del condannato; la rateizzazione è uno strumento utile per rendere proporzionata l'esecuzione pecuniaria.
  • Per contestare la motivazione in cassazione non è sufficiente la mera discordanza ricostruttiva: occorre dimostrare che la decisione è priva di elementi probanti, contraddittoria o illogica nella valutazione complessiva degli indizi.

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