Cassazione Penale, Sentenza n. 32515/2025 del 01/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello dell'1/4/2025 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di declaratoria di nullità del provvedimento di determinazione di pene concorrenti; la doglianza principale era che il ricorso per cassazione, depositato il 17/6/2022, era stato inoltrato tramite una casella PEC indicata dal DSGA con decreto del 17/11/2020 e che la Corte territoriale aveva ritenuto l'invio effettuato su una PEC diversa da quella specificamente prevista, applicando orientamento di legittimità fondato su disposizioni (art.87-bis del d.lgs. n.150/2022) entrate in vigore successivamente al deposito
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato: ha constatato che il deposito (17/6/2022) è anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 e che la Corte d'appello ha fatto ricorso a norme e orientamenti non applicabili retroattivamente. Inoltre ha ritenuto che la cancelleria non abbia fornito prova certa della data di istituzione dell'indirizzo PEC che la Corte territoriale ha indicato come quello corretto, mentre il ricorrente ha prodotto documenti (decreto 17/11/2020 e avviso pubblicato il 27/1/2023) che forniscono principio di prova che l'indirizzo indicato era stato reso noto solo successivamente al deposito. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio conforme ai principi indicati
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022
La Corte territoriale ha fatto riferimento a disposizioni transitorie del d.lgs. 150/2022 per dichiarare inammissibile il ricorso depositato su pec diversa; la Cassazione ha ritenuto tale riferimento illegittimo perché il deposito è anteriore all'entrata in vigore del decreto e quindi le regole non possono essere applicate retroattivamente
codice di procedura penale
Norma invocata per la formulazione del motivo di ricorso in cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme), che ha consentito l'esame della questione da parte della Corte di legittimità
Decreto del Presidente e del Dirigente Amministrativo della Corte d'Appello di Napoli
Atto prodotto dalla difesa che non indicava, all'epoca, le impugnazioni tra gli atti depositabili telematicamente, utile a mostrare che l'indirizzo PEC successivamente indicato non era operativo o non era l'indirizzo 'ufficiale' al momento del deposito
Avviso pubblicato sul sito della Corte d'appello di Napoli
Comunicazione che riportava l'indirizzo pec 'depositoattipenali4.ca.napoli@giustiziacert.it'; la sua datazione successiva al deposito (17/6/2022) è stata considerata un principio di prova che l'indirizzo non era stato reso noto al tempo dell'invio del ricorso
Massime di principio
- Le norme introdotte dopo il deposito di un atto non possono essere applicate retroattivamente per dichiararne l'inammissibilità: verificare sempre la data di entrata in vigore delle regole sulle modalità di deposito telematico
- Quando la cancelleria sostiene che un ricorso è stato inviato a PEC diversa da quella 'dedicata', deve fornire prova precisa di quando e con quale provvedimento quell'indirizzo è stato ufficialmente istituito e destinato a quel tipo di depositi
- Il difensore deve conservare e produrre ogni traccia dell'invio telematico (ricevute, screenshot, decreti/avvisi pubblicati) perché possono costituire principio di prova in sua favore se la cancelleria non ha elaborato correttamente l'atto
- Le attestazioni della cancelleria che non siano dettagliate (mancanza di data/atto istitutivo del PEC) sono insufficienti: il giudice deve consentire il contraddittorio e acquisire elementi documentali certi prima di dichiarare inammissibile
- Se sussistono dubbi sull'operatività della PEC al momento dell'invio, il giudice dovrebbe approfondire e, se necessario, rinviare il provvedimento per un nuovo esame acquisendo le prove sulla disponibilità e pubblicità dell'indirizzo PEC
- In casi simili è prudente depositare le impugnazioni tramite gli indirizzi PEC espressamente indicati da atti ufficiali pubblicati e, in assenza di certezza, inviare copie a tutte le caselle indicate nelle comunicazioni ufficiali e conservare le ricevute
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