Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17554/2026 del 03/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Tre soci di una società cessata, uno dei quali anche amministratore, avevano impugnato una cartella di pagamento notificata per sanzioni iscritte a ruolo a seguito del tardivo pagamento di rate relative a una definizione del debito d’imposta della società. I contribuenti sostenevano che il ravvedimento operoso si fosse perfezionato e che, comunque, l’Ufficio avesse violato i principi di collaborazione e buona fede dello Statuto del contribuente, anche alla luce di una e-mail di un funzionario dell’Agenzia che avrebbe confermato la correttezza della compilazione del modello F24. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione le amministrazioni ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione dell’art. 13 d.lgs. 472/1997 e dell’art. 10 L. 212/2000, sostenendo che mancavano i presupposti del legittimo affidamento e che l’e-mail richiamata non poteva riferirsi alle rate pagate in ritardo; con il secondo motivo hanno denunciato l’omesso esame del fatto decisivo costituito dal raffronto tra le date di scadenza delle rate e la data della e-mail.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo ammissibile e fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi nuovamente se ricorrano i presupposti per l’operatività del ravvedimento operoso e per l’applicazione dell’art. 10 dello Statuto del contribuente. La Corte ha escluso che la e-mail del 10/04/2012 potesse fondare un legittimo affidamento in relazione a rate scadute oltre un anno dopo e pagate tardivamente senza sanzioni e interessi.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. n. 472/1997

    disciplina il ravvedimento operoso; il giudice di rinvio deve accertare se ne ricorrano i presupposti in concreto.

  • art. 10 L. n. 212/2000

    I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

    la tutela del contribuente richiede un affidamento legittimo fondato su una condotta dell’amministrazione apparentemente legittima e coerente e su una buona fede concretamente riscontrabile; non basta un richiamo astratto al principio.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera solo tra parti costituite, non rispetto alla parte contumace.

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico e non le mere difese o argomentazioni.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    l’ammissibilità del ricorso richiede specificità anche quando siano inserite immagini o scansioni nel corpo dell’atto.

  • art. 372 c.p.c.

    in cassazione resta vietata la produzione documentale, limite che non viene eluso se l’inserimento di immagini serve solo a illustrare il ricorso e non introduce nuovi documenti.

Massime di principio

  • In materia tributaria, la tutela del legittimo affidamento del contribuente presuppone una condotta dell’amministrazione oggettivamente idonea a ingenerare confianza, oltre alla buona fede del contribuente e a circostanze concrete che rendano ragionevole l’affidamento; non è sufficiente un contatto con l’ufficio se, per tempi e contenuto, non è riferibile al comportamento sanzionato.
  • La valutazione dell’applicabilità dell’art. 10 dello Statuto del contribuente non può essere astratta o meramente formale, ma deve essere compiuta caso per caso, verificando la concreta incidenza delle indicazioni dell’amministrazione sulla condotta del contribuente.
  • Nel processo tributario l’assenza di costituzione dell’Ufficio in primo grado non determina, di per sé, non contestazione dei fatti, e in appello l’amministrazione può articolare difese e contestazioni che non integrino eccezioni in senso tecnico.
  • Nel ricorso per cassazione l’uso di scansioni, immagini o grafici è ammissibile se non viola il divieto di nuove produzioni documentali e se il ricorso conserva specificità e intelligibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.