Cassazione Civile, Ordinanza n. 20827/2024 del 25/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore/fideiussore)
La controversia
Una società agricola aveva stipulato un contratto di leasing avente ad oggetto un’autovettura, con rilascio di fideiussioni da parte di due persone fisiche. La creditrice aveva ottenuto decreto ingiuntivo per saldo canoni e spese; gli ingiunti proponevano opposizione, eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Venezia in favore del Tribunale di Matera, invocando il foro del consumatore per uno dei fideiussori persona fisica, oltre a contestare l’esistenza e la prova del credito. Il Tribunale aveva respinto l’eccezione di incompetenza e, nel merito, aveva revocato parzialmente il decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento del residuo. In sede di regolamento facoltativo di competenza, i ricorrenti hanno dedotto violazione dell’art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del consumo e nullità della clausola derogatoria della competenza contenuta nella fideiussione, sostenendo che il fideiussore persona fisica avesse agito per finalità estranee alla propria attività professionale e dovesse quindi qualificarsi consumatore; hanno inoltre chiesto che l’eventuale foro del consumatore operasse solo nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha accolto il regolamento solo per il fideiussore persona fisica che aveva stipulato la garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, dichiarando competente il Tribunale di Matera per la relativa domanda e fissando il termine di tre mesi per la riassunzione. Ha invece dichiarato inammissibile l’istanza di regolamento proposta dalla società debitrice principale e dall’altro fideiussore, perché prive di specifici motivi inerenti alla competenza sulle rispettive domande; per tali posizioni ha confermato la competenza del Tribunale di Venezia. Le spese del regolamento sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005
Nel contratto di fideiussione la disciplina consumeristica e il foro del consumatore si applicano valutando la posizione del fideiussore persona fisica in base alla finalità della garanzia, senza considerare il contratto principale; il foro speciale compete se la fideiussione è stata prestata per scopi estranei all’attività professionale.
artt. 1341 e 1342 c.c.
Richiamati dalla resistente per sostenere l’efficacia della clausola derogatoria della competenza contenuta nelle condizioni generali di contratto, ma la Corte ha comunque ritenuto operante il foro del consumatore per il fideiussore consumatore.
art. 86 c.p.c.
Richiamato nella rappresentanza processuale di uno dei ricorrenti.
art. 47, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per il deposito della scrittura difensiva nel regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico delle parti soccombenti rispetto alle rispettive istanze dichiarate inammissibili.
Massime di principio
- Nel contratto di fideiussione, ai fini dell’applicazione della disciplina consumeristica e del foro del consumatore, la qualità di consumatore del fideiussore persona fisica va accertata con riferimento alla sola garanzia prestata e alla sua finalità concreta, non già alla natura del rapporto principale garantito.
- Per escludere la qualifica di consumatore del fideiussore non basta che egli svolga un’attività professionale: occorre che la fideiussione sia stata stipulata nell’esercizio di tale attività o come atto strettamente funzionale al suo svolgimento.
- In un giudizio con più debitori solidali, il foro del consumatore non si estende automaticamente agli altri coobbligati; la vis attractiva opera solo in presenza di un rapporto di evidente subordinazione tra le cause connesse, non quando si tratti di cumulo litisconsortile facoltativo di obbligazioni solidali.
- Nel regolamento di competenza, l’istanza è inammissibile per le parti che non deducano specifici motivi attinenti alla competenza in relazione alla propria posizione processuale.
- La clausola contrattuale di deroga territoriale non può prevalere sul foro del consumatore quando il fideiussore persona fisica rientri nella nozione di consumatore, mentre resta ferma per le parti che non possano invocare tale disciplina speciale.
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