Cassazione Penale, Sentenza n. 7913/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'individuazione della pena base e alla mancata esplicitazione dei parametri di determinazione della pena; richiesta dichiarazione di prescrizione del reato per decorso del tempo; censura sulla congruità della riduzione penale concessa con riguardo alle circostanze attenuanti riconosciute.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'apparente omissione nella quantificazione della pena base fosse un mero errore materiale (mancava la cifra "1" nella pena base di 1 anno e 4 mesi e 200 euro di multa) e che la pena base fosse correttamente già fissata nella precedente sentenza, poi utilizzata per il nuovo bilanciamento. Il motivo relativo alla congruità delle attenuanti è stato ritenuto non convincente perché la Corte d'appello ha dato adeguata motivazione fondata sulle modalità del fatto e sulla personalità dell'imputato; le censure sono risultate generiche. La doglianza sulla prescrizione è stata dichiarata inammissibile perché la pronuncia di Cassazione che aveva determinato il rinvio aveva annullato la sentenza di merito solo in relazione all'attenuante del risarcimento del danno e aveva rigettato il resto, con conseguente consolidamento delle decisioni su responsabilità, pena base e prescrizione, impedendo l'applicazione di cause estintive sopravvenute. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione del 21/01/2022.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 6 c.p.
art. 62, primo comma, n. 6
La circostanza attenuante prevista è stata riconosciuta e considerata nella dosimetria; la Corte d'appello ha concesso l'attenuante e l'ha fatta prevalere sulle aggravanti nel bilanciamento.
art. 616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile; la sentenza applica l'articolo disponendo la condanna alle spese e la somma per la Cassa delle ammende.
Cass. Sez. 5, n. 5466 del 25.10.2018 (dep. 2019)
Sez. 5, n. 5466 del 25.10.2018, depositata 2019
La sentenza di cassazione che ha determinato il rinvio aveva annullato la decisione di merito solo sulla questione dell'attenuante del risarcimento del danno, rigettando il resto; ciò ha lasciato definitivi altri aspetti del giudizio (accertamento del reato, responsabilità, pena base e prescrizione).
Cass. Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997 (Attinà, Rv. 207640)
Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997
Principio per cui, se la Cassazione rimette al giudice di rinvio esclusivamente la questione relativa alla determinazione della pena, il giudicato progressivo formato sugli altri profili impedisce l'applicazione di cause estintive sopravvenute non oggetto del rinvio.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al principio che, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il giudice può condannare il ricorrente al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla e rinvia limitatamente a un'unica questione (es. riconoscimento di una specifica attenuante), le parti non possono invocare successivamente la prescrizione o altre cause estintive relative a questioni non rimessi: gli aspetti non annullati restano definitivi.
- Un mero errore materiale nella indicazione numerica della pena (es. mancanza di una cifra) può essere sanato se dalla sentenza e dagli atti emerge chiaramente quale fosse la pena base effettivamente intesa e stabilita in precedenza.
- Le censure sulla congruità del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti richiedono un confronto specifico e argomentato con la motivazione del giudice; affermazioni generiche o assertive sono spesso inammissibili.
- Il rigetto in Cassazione di questioni sostanziali (responsabilità, pena base, prescrizione) che non siano state rimesse in capo al giudice di rinvio impedisce che il ricorrente ottenga benefici per cause sopravvenute non comprese nel rinvio.
- Un ricorso per cassazione infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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