Cassazione Penale, Sentenza n. 15812/2025 del 23/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che lo aveva condannato per più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1) e per bancarotta fallimentare semplice (capo 2), chiedendo l'annullamento per quattro motivi: (1) violazione art. 216 r.d. n. 267/1942 e carenza di motivazione: sosteneva l'assenza di stato di insolvenza, l'assenza di idoneità delle condotte a cagionare pregiudizio e la necessità di "indici di fraudolenza"; (2) violazione del principio di correlazione accusa-sentenza (art. 521 c.p.p.): la riqualificazione della condotta alla lettera d) da bancarotta impropria da operazioni dolose a bancarotta patrimoniale avrebbe cambiato il fatto contestato e leso il diritto di difesa; (3) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. (tenuità del danno): il ricorrente sosteneva che il giudizio doveva riferirsi alla diminuzione dell'attivo della sola società fallita e che il danno era esiguo; (4) mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, c.p.: si era verificato il risarcimento prima del giudizio e i creditori erano integralmente soddisfatti, per cui l'attenuante avrebbe dovuto essere riconosciuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (confermando che per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario un nesso causale tra le distrazioni e il fallimento: è sufficiente il depauperamento rivolto ad impieghi estranei e l'idoneità a creare pericolo concreto per i creditori) e infondato il secondo (la riqualificazione era lecita perché non ha mutato il fatto storico-naturalistico). Ha invece accolto i terzo e quarto motivi, ritenendo che la valutazione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, legge fall. e la quantificazione del risarcimento ai fini dell'art. 62, n. 6, c.p. debbano essere effettuate con riferimento alla diminuzione effettiva della massa attiva disponibile per il riparto e valutando se il danno sia stato neutralizzato da attività riparatorie anteriori alla soglia cronologica rilevante; per questo la sentenza è stata annullata limitatamente al diniego delle due attenuanti e il procedimento è stato rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio su tali punti. Nel resto il ricorso è stato rigettato e la condanna (con le rettifiche già operate in sede di appello) è confermata.
Norme richiamate
Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 216
art. 216, primo comma, n. 1
La Corte ha ribadito che l'art. 216 punisce le distrazioni di beni della società e che, ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non è richiesto un nesso causale fra l'atto di distrazione e il successivo fallimento: rileva il depauperamento destinato ad impieghi estranei e l'idoneità a creare un pericolo concreto per i creditori.
Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 223
Distinzione interpretativa tra le ipotesi ordinarie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 223, comma 1 combinato con art. 216) e le ipotesi più complesse di fallimento cagionato da operazioni dolose (art. 223, comma 2) nelle quali il legislatore richiede un nesso causale/psichico maggiore; la Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione quando il fatto storico rientra nel paradigma della distrazione.
Regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare), art. 219
L'attenuante per danno di lieve entità va valutata in relazione alla diminuzione complessiva della massa attiva disponibile per il riparto che il comportamento illecita ha effettivamente determinato; non è sufficiente riferirsi soltanto all'ammontare del passivo.
Codice penale, art. 62, n. 6
L'attenuante per riparazione del danno o per il pagamento prima dell'inizio del dibattimento deve essere valutata tenendo conto dell'effettiva neutralizzazione del pericolo per i creditori (ossia della reintegrazione dell'attivo) e non semplicemente dell'esistenza di pagamenti o di un riparto che ha soddisfatto i creditori senza analizzare la correlazione con la diminuzione dell'attivo originata dalle condotte.
Codice di procedura penale, art. 521
Il principio di correlazione fra accusa e sentenza è rispettato se, nella contestazione considerata nella sua globalità, sono presenti gli stessi elementi storico-naturalistici del fatto ritenuto in sentenza; la mera riqualificazione giuridica è ammissibile se non muta il nucleo storico del fatto.
Massime di principio
- Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessario dimostrare che le distrazioni abbiano causato il fallimento: è sufficiente che abbiano diminuito il patrimonio in modo tale da creare un pericolo concreto per i creditori valutato in prospettiva concorsuale.
- Il giudice deve valutare l'elemento oggettivo (depauperamento e idoneità a recare pregiudizio) e l'elemento soggettivo (dolo generico o eventuale) avvalendosi, se del caso, di "indici di fraudolenza" e motivando puntualmente il loro rilievo nella fattispecie concreta.
- La riqualificazione giuridica dell'atto è lecita se il fatto storico-naturalistico è lo stesso; si viola il principio di correlazione solo se la nuova qualificazione introduce un fatto sostanzialmente diverso impedendo la difesa.
- L'attenuante per tenuità del danno (art. 219, comma 3 legge fall.) va calcolata in termini di riduzione effettiva della massa attiva disponibile per il riparto, non in ragione del solo ammontare del passivo.
- Per l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. (risarcimento prima del giudizio) conta l'effettiva neutralizzazione del pericolo per i creditori: il pagamento o il riparto che soddisfi i creditori deve essere collegato alla reintegrazione dell'attivo derivante dalle condotte illecite.
- In giudizi analoghi è essenziale documentare cronologia e consistenza delle operazioni (bonifici, cessioni a prezzo vile, conti con società controllanti/collegate) per dimostrare se si sia trattato di operazioni estranee all'oggetto sociale e prive di giustificazioni aziendali.
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