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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18658/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma di responsabilità per il capo F) riqualificato come "traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.) dopo modifiche legislative ritenute abolitrici delle condotte di mediazione; censura della determinazione del reato più grave e della quantificazione degli aumenti per continuazione (artt. 81, 133 c.p.), nonché contestazioni sulla motivazione civile relativa al capo D) e violazione del diritto alla presunzione di innocenza e del mandato rescindente (art. 627 c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata quanto al reato di cui all'art. 346-bis c.p. (capo F) perché il fatto non è più previsto come reato in conseguenza della novella; è stata eliminata la pena relativa (mesi 2 di reclusione). Ha inoltre accolto in parte il secondo motivo, annullando la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio sulla determinazione del trattamento sanzionatorio residuo (individuazione del reato più grave e motivazione/quantificazione degli aumenti per la continuazione). Il terzo motivo (presunzione di innocenza/mancato rispetto del mandato rescindente) è stato dichiarato manifestamente infondato/ammissibile ma non meritevole di accoglimento: la Corte ha ritenuto che l'apparente contrasto motivazionale non abbia leso concretamente la presunzione di innocenza, considerato il dispositivo che non ha confermato responsabilità penale o civile per il capo D). Le richieste di rifusione spese delle parti civili non sono state accolte.

Norme richiamate

  • art. 346-bis cod. pen.

    disciplina del reato di traffico di influenze illecite come novellato dalla l. 9 agosto 2024, n. 114

    La modifica ha ristretto l'area di rilevanza penale della mediazione: punisce il mediatore che, con promessa o dazione di utilità economica e usando relazioni "esistenti" e intenzionali, induce il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri costituente reato che generi un vantaggio indebito. Condotte basate su relazioni millantate, senza dolo intenzionale, o con utilità non economica, o dirette ad atti non costituenti reato sono di regola depenalizzate.

  • art. 314-bis cod. pen.

    incipit citato: "fuori dei casi previsti dall'art. 314"

    La nuova fattispecie (introdotta con d.l. 4 luglio 2024, n.92 conv. l.112/2024) può assorbire talune condotte precedentemente sussunte come abuso o distrazione; la Cassazione ha indicato che, ove la condotta mantenga disvalore nella forma prevista dall'art. 314-bis, la condanna per traffico di influenze potrebbe restare applicabile, ma solo se gli elementi siano riscontrabili nella ricostruzione già effettuata nel giudizio concluso.

  • art. 318 cod. pen.

    Riferimento normativo alla corruzione impropria/ per l'esercizio della funzione contestata ad alcuni capi; la sentenza ricorda la portata delle diverse tipologie di corruzione rilevate nel processo.

  • art. 323 cod. pen. (abrogato)

    Il testo segnala che alcune condotte in passato sussunte in questa fattispecie (es. distrazioni compatibili con fini istituzionali) sono state riordinate nella normativa successiva; l'abrogazione incide sul valore probatorio e sulla persistenza della rilevanza penale di talune interferenze.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma applicata dalla Corte di appello per ridurre la pena-base di uno dei capi (espressa nella rideterminazione della pena complessiva).

  • art. 81 cod. pen.

    Riferimento al cumulo e agli aumenti per continuazione e alla verifica dei limiti di proporzionalità tra le pene.

  • artt. 133 e 132 cod. pen.

    Richiamati in relazione ai criteri di determinazione della pena e alla motivazione richiesta per gli aumenti e la pena base; la Corte ricorda l'onere motivazionale distinto per ciascun aumento di pena non esiguo.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Denuncia di violazione del mandato rescindente: la Corte ha ritenuto che la parte della motivazione critica non abbia travalicato il dispositivo e non abbia inutilmente leso il mandato, dato che il dispositivo stesso è coerente con la sentenza rescindente.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Riferimento al principio che la sentenza definitiva di proscioglimento o estinzione per prescrizione tutela la presunzione di innocenza anche nella fase successiva e nei procedimenti successivi; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale e CEDU su tale tutela.

  • Direttiva 2016/343/UE e d.lgs. n.188/2021

    Richiamate per evidenziare il divieto per le autorità pubbliche di presentare pubblicamente come colpevole l'indagato/imputato fino a condanna definitiva e il diritto alla rettifica; la Corte utilizza questo quadro per motivare la tutela della presunzione di innocenza.

Massime di principio

  • La "abolitio criminis" intervenuta per una fattispecie impone al giudice del rinvio e alla Cassazione di verificare la persistenza dell'illiceità della condotta sulla base della ricostruzione già effettuata: se, dalla decisione conclusa, non emergono gli elementi necessari, il reato deve essere dichiarato estinto e la pena eliminata.
  • Il giudice del rinvio non può riattivare un nuovo giudizio di merito oltre quanto già accertato: la valutazione sulla riconducibilità della condotta alla nuova fattispecie è limitata agli elementi già accertati nel processo precedente.
  • Se la struttura del reato continuato viene modificata nella fase di impugnazione (es. diversa identificazione del reato più grave), il giudice che riformula la struttura può ricalcolare gli aumenti per i reati satellite, ma deve motivare adeguatamente le scelte e il rapporto di proporzione tra le pene.
  • La determinazione del reato più grave e la quantificazione degli aumenti per continuazione richiedono motivazione distinta e proporzionata per ciascun aumento di pena significativo; aumenti di scarsa entità possono richiedere motivazioni più sintetiche.
  • La tutela della presunzione di innocenza ha portata extraprocessuale: motivazioni apparenti o linguistiche incompatibili col dispositivo possono essere corrette in sede di impugnazione; tuttavia, se il dispositivo è coerente con l'esito rescindente, la sola digressione motivazionale non integra automaticamente violazione del diritto.
  • La possibilità di ricondurre condotte abrogate a nuove fattispecie (es. art. 314-bis) esiste solo se gli elementi richiesti dalla nuova norma risultano già accertati nel giudizio che ha formato il giudicato; non è ammesso un nuovo accertamento di fatto post iudicatum.
  • Le parti civili possono chiedere rifusione spese d'impugnazione solo se l'esito favorevole dell'impugnante può arrecare un pregiudizio all'interesse della parte civile; se il gravame riguarda solo profili personali dell'imputato o questioni che non ledono l'interesse civile, non sono titolate alla rifusione.

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