Cassazione Penale, Sentenza n. 44630/2023 del 07/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma del 24/04/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello di Fulli contro la sentenza di primo grado (2/2/2023). L'appello era stato dichiarato inammissibile per mancato deposito, insieme all'atto di impugnazione, del mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, come richiesto dagli artt. 581 co. 1-ter e 1-quater c.p.p. (introdotti dal d.lgs. 150/2022). Fulli contestava la legittimità costituzionale e la compatibilità con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., sostenendo che la nuova disciplina limita il diritto di difesa dell'imputato assente e crea ingiustificate disparità rispetto ad altri soggetti processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo i motivi infondati e la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Ha confermato l'applicabilità degli artt. 581 co. 1-ter e 1-quater c.p.p. al caso concreto e l'inammissibilità dell'appello per mancato deposito del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio. La Corte ha ritenuto ragionevole la scelta legislativa (obiettivi deflattivi) e ha evidenziato l'esistenza di tutele compensative (allungamento dei termini di impugnazione di 15 giorni per l'imputato assente e possibilità di restitutio in termini ex art.175 c.p.p. in caso di mancata effettiva conoscenza senza colpa). Di conseguenza l'ordinanza della Corte d'Appello è stata confermata e il provvedimento impugnato è stato reso esecutivo.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p. co. 1-ter e 1-quater
previsione del deposito, a pena di inammissibilita', della dichiarazione o elezione di domicilio e del mandato specifico per l'appello dell'imputato assente
La Corte ha interpretato la norma come valida e ragionevole: impone forme aggiuntive per le impugnazioni degli imputati giudicati in assenza al fine di garantire che l'impugnazione sia una scelta consapevole e rendere più agevole la notificazione; la mancanza degli adempimenti comporta l'inammissibilita' dell'appello
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cattabia), art. 89
applicabilita' delle disposizioni alle sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore (30/12/2022)
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina alle impugnazioni relative a sentenze emesse dopo la data indicata; la norma di delega giustifica l'introduzione delle nuove forme
art. 571 c.p.p.
legittimazione ad impugnare del difensore dell'imputato
La Corte ha chiarito che la legittimazione resta disciplinata dall'art.571, ma la forma dell'impugnazione puo' essere soggetta a ulteriori requisiti (come il mandato specifico per l'imputato assente)
art. 585 c.p.p.
termini per proporre impugnazione
La Corte ha rilevato l'allungamento dei termini di impugnazione di quindici giorni per il difensore dell'imputato giudicato in assenza, misura considerata compensativa della nuova forma
art. 175 c.p.p.
restituzione in termini per l'impugnazione
La Corte ha ricordato la possibilita' di restitutio quando l'imputato giustifica la mancata conoscenza della pendenza del processo senza sua colpa, come rimedio compensativo
art. 157-ter e art. 164 c.p.p.
effetti e durata della dichiarazione/elezione di domicilio
La Corte ha osservato che la novella esclude che la dichiarazione/elezione di domicilio gia' presente in atti esoneri dal deposito di una nuova dichiarazione al fine dell'impugnazione, giustificando quindi l'onere formale imposto
art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada), co.2 e seguenti
illecito penale per guida in stato d'ebbrezza
Norma sostanziale relativa alla condanna di primo grado (Fulli condannato per guida in stato di ebbrezza); la sentenza di merito accertava tassi alcolemici comprovati da etilometro
art. 379 Regolamento codice della strada
modalita' di esecuzione delle prove etilometriche
Richiamato in motivazione per descrivere le modalita' tecniche e i risultati delle prove etilometriche che hanno portato alla condanna
art. 3, 24, 27 e 111 Cost.
principi costituzionali invocati (uguaglianza, diritto di difesa, presunzione di non colpevolezza, obbligo di motivazione e giusto processo)
La Corte ha ritenuto le censure costituzionali manifestamente infondate: la disciplina non viola i principi invocati, posto che il legislatore ha operato una scelta ragionevole e ha previsto tutele compensative
art. 420-bis e 420-quater c.p.p.
disciplina dell'imputato giudicato in assenza e della mancata conoscenza della pendenza del processo
La Corte ha ricordato che la qualita' di 'imputato assente' presuppone una scelta volontaria e conoscenza del procedimento; l'imputato irreperibile rientra in altro regime e non nell'istituto dell'assenza considerato dalle nuove norme
Massime di principio
- Se l'imputato e' stato giudicato in assenza, il difensore che intende impugnare deve ottenere e depositare, a pena di inammissibilita', un mandato specifico rilasciato dopo la sentenza e la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art.581 co.1-ter e 1-quater c.p.p.)
- La nuova forma non e' per se' illegittima: il legislatore puo' introdurre requisiti formali per selezionare le impugnazioni, purché esistano tutele compensative (es. aumento di 15 giorni dei termini di impugnazione per l'imputato assente e possibilita' di restitutio in termini in caso di mancata conoscenza senza colpa)
- In situazioni simili e' consigliabile predisporre strumenti preventivi: far rilasciare al difensore procura speciale o mandato all'impugnazione prima della pronuncia della sentenza, oppure ottenere una chiara elezione/dichiarazione di domicilio in atti
- Se l'imputato non ha avuto effettiva conoscenza della sentenza per cause non imputabili a lui, puo' chiedere la restituzione in termini ex art.175 c.p.p.; va documentata l'assenza di dolo o colpa nella mancata conoscenza
- Le censure costituzionali contro il requisito formale incontrano alto grado di difficolta': la giurisprudenza di legittimità e costituzionale riconosce discrezionalita' al legislatore nell'ambito della struttura asimmetrica del processo penale (diverso trattamento di PM e difesa puo' essere giustificato)
- In fase difensiva operativa, se si prevede che l'imputato possa essere assente al momento della sentenza, conviene programmare la nomina di un procuratore speciale e/o predisporre il mandato ad impugnare da rilasciare immediatamente dopo la pronuncia, e assicurare che l'imputato sia informato tempestivamente dell'esito del processo
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