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Ordinanza

Ordinanza n. 353/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Prefetto di Pisa prot. uscita n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato al ricorrente dai Carabinieri di Pontedera in data -OMISSIS-, avente ad oggetto il divieto di detenzione armi e munizioni, la revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e della licenza di porto di pistola; e di tutti gli atti presupposti e successivi, ancorché sconosciuti, ove e per quanto ritenuti lesivi, ivi incluse la nota prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando Compagnia Carabinieri di Pontedera e la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comando dei Carabinieri di Pisa, richiamate nel decreto ivi impugnato; con condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno procurato al sig. -OMISSIS- a causa del provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202601057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto prefettizio recante divieto di detenzione di armi e munizioni, revoca dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata e revoca della licenza di porto di pistola

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Pisa chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare, nonché il risarcimento dei danni. Il provvedimento era motivato dall'imperizia manifestata in un episodio verificatosi in data oscurata. In sede cautelare il ricorrente ha contestato, tra l'altro, la valutazione dell'episodio e la distinta considerazione dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata rispetto alla licenza di porto d'armi. Il TAR ha rilevato che il ricorrente non aveva fornito giustificazioni sostanziali e credibili dell'accaduto e aveva prospettato, anche nel procedimento amministrativo, giustificazioni contraddittorie e apodittiche. È stata inoltre dedotta la rilevanza autonoma dell'approvazione della nomina rispetto al porto d'armi, senza che risultasse documentata l'impossibilità per l'istituto di vigilanza di impiegare il ricorrente in mansioni diverse, prive della necessità di portare armi.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente l'istanza cautelare. Ha ritenuto, in una valutazione sommaria, prima facie giustificato il divieto di detenzione di armi e munizioni, in ragione dell'imperizia evidenziata nell'episodio e dell'assenza di spiegazioni credibili. Ha inoltre ritenuto plausibile la distinzione tra l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi, sulla base dell'art. 138, comma 2, ultima parte, T.U.L.P.S., che prevede separatamente l'approvazione e, ove sussistano i presupposti, il rilascio della licenza di porto d'armi. Poiché l'approvazione della nomina sarebbe rimasta valida fino alla data oscurata, il TAR ha ravvisato un interesse cautelare attuale e ha sospeso esclusivamente l'esecuzione della revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata. Non sono state sospese le altre misure, compresi il divieto di detenzione di armi e munizioni e la revoca della licenza di porto di pistola. La trattazione di merito è stata fissata al 10 febbraio 2027; le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale e consente la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato quando ricorrono i presupposti cautelari.

  • art. 138, comma 2, T.U.L.P.S.

    con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata

    La formulazione normativa sembra consentire di considerare distintamente l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata e la licenza per il porto d'armi, sicché la revoca o sospensione della licenza di porto d'armi non determina necessariamente, in via automatica, la revoca dell'approvazione della nomina.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, insieme all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il divieto prefettizio di detenzione di armi può ritenersi prima facie giustificato dall'imperizia manifestata dal destinatario nell'uso o nella gestione delle armi, quando le spiegazioni fornite risultino non credibili, contraddittorie o meramente apodittiche.
  • L'approvazione prefettizia della nomina a guardia particolare giurata e la licenza di porto d'armi sono istituti distinti: la separata formulazione dell'art. 138, comma 2, T.U.L.P.S. consente di valutare autonomamente i presupposti della nomina e quelli del porto d'armi.
  • La sospensione cautelare della revoca dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata può essere concessa quando l'approvazione è ancora in corso di validità e sussiste un interesse attuale alla conservazione della posizione, anche se non sono sospese le misure relative alla detenzione e al porto delle armi.
  • Ai fini della tutela cautelare connessa alla revoca dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, assume rilievo la mancata dimostrazione che l'istituto di vigilanza non possa impiegare l'interessato in mansioni diverse da quelle comportanti il porto di armi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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