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Ordinanza

Ordinanza n. 189/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600290

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. In sede di sommaria delibazione, ha ritenuto che la carenza della capacità reddituale della datrice di lavoro costituisse un motivo automaticamente ostativo alla perdurante validità dei nulla osta e che tale carenza fosse incontestata. Non risultano svolte autonome valutazioni sul periculum in mora. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti prefettizi di revoca dei nulla osta all’ingresso rilasciati in favore di tre lavoratori stranieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, i provvedimenti con cui la Prefettura di Piacenza ha revocato i nulla osta all’ingresso precedentemente rilasciati, relativi a tre lavoratori stranieri richiesti dalla stessa datrice di lavoro. Nella fase cautelare il giudice ha rilevato come incontestata la carenza della capacità reddituale della parte datoriale, circostanza ritenuta ostativa alla perdurante validità dei nulla osta.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta nel giudizio amministrativo; la domanda è stata respinta per l’insussistenza del fumus boni iuris.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dei presupposti per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la carenza non contestata della capacità reddituale del datore di lavoro può essere valutata come motivo automaticamente ostativo alla perdurante validità dei nulla osta all’ingresso di lavoratori stranieri, escludendo il fumus boni iuris della domanda di sospensione.
  • Quando risulti insussistente il fumus boni iuris per la manifesta presenza di un requisito ostativo alla validità del titolo amministrativo, il giudice può respingere la domanda cautelare senza accordare la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

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