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Ordinanza

Ordinanza n. 112/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento - dell'avviso orale n. -OMISSIS- emesso in data 24 maggio 2024 e notificato all'odierno ricorrente il successivo 29 maggio 2024 con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- avvisava -OMISSIS- "ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n° 159 che esistono significativi sospetti sul suo conto che possa persistere nel porre in essere le condotte segnalate, e lo invita a tener in futuro una condotta conforme alla legge, con l'avvertenza che, qualora continui a mantenere comportamenti che ne connotino ulteriormente la pericolosità sociale, potrà essere proposto per l'applicazione della Sorveglianza Speciale della Pubblica Sicurezza, informandola che, in qualsiasi momento, ha facoltà di chiedere allo scrivente la revoca del presente atto". - di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali anche se non conosciuti dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202401793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale del Questore adottato ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento, l'avviso orale emesso dal Questore e notificato al destinatario nel maggio 2024, con il quale erano segnalati significativi sospetti circa la possibile reiterazione di condotte ritenute indicative di pericolosità sociale e veniva intimato di mantenere in futuro una condotta conforme alla legge, con avvertimento della possibile proposta di applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non contiene una valutazione di merito sulle censure.

La decisione

Il TAR, rilevato che il ricorso era già fissato per la discussione di merito ma ritenendo necessari ulteriori elementi ai fini della decisione, ha disposto incombenti istruttori nei confronti della Questura competente. L'Amministrazione dovrà depositare il provvedimento impugnato, gli atti e i documenti posti a fondamento dello stesso e ogni ulteriore documento ritenuto utile, nonché riferire sull'eventuale sopravvenienza, dopo gli atti del 2024, di fatti o provvedimenti rilevanti per il permanere dell'interesse alla decisione o comunque idonei a influire sull'esito della causa. L'adempimento deve essere eseguito entro il 25 marzo 2026. La discussione di merito è stata differita all'udienza del 27 maggio 2026. Non è stata resa alcuna decisione sulla legittimità dell'avviso orale.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    "esistono significativi sospetti sul suo conto che possa persistere nel porre in essere le condotte segnalate"

    La norma è richiamata quale base giuridica dell'avviso orale impugnato; l'ordinanza istruttoria non ne interpreta i presupposti.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a. quale fondamento processuale dell'attività istruttoria; non è fornita una specifica interpretazione.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento del potere del giudice di disporre l'acquisizione di atti e documenti necessari ai fini della decisione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per differire la discussione del ricorso a una successiva udienza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo ritiene necessari, ai fini della decisione, il provvedimento impugnato, gli atti presupposti e la documentazione posta a fondamento dell'azione amministrativa, può disporne l'acquisizione presso l'amministrazione competente e fissare un termine per il deposito.
  • Prima della decisione di merito, il giudice amministrativo può richiedere all'amministrazione di riferire anche su fatti o provvedimenti sopravvenuti potenzialmente rilevanti per il permanere dell'interesse a ricorrere o per l'esito della controversia.
  • La necessità di svolgere incombenti istruttori giustifica il differimento dell'udienza di merito a una data successiva all'adempimento richiesto.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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