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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16915/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ex coniuge)

La controversia

La controversia nasce da un matrimonio celebrato in Iran e trascritto in Italia, seguito da divorzio pronunciato in Iran e divenuto definitivo. L’ex moglie ha agito in Italia contro l’ex marito chiedendo, in via principale, una sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisse a suo favore il 75% della piena proprietà di un immobile adibito a casa coniugale: il 50% sulla base di un accordo tra il padre della donna e il futuro marito, con cui quest’ultimo si era impegnato ad acquistare una casa per la famiglia e a intestare il 50% alla futura moglie; il restante 25% sulla base di un accordo prematrimoniale tra gli sposi, secondo cui, in caso di divorzio richiesto dal marito e non dovuto a violazioni dei doveri coniugali della moglie, il marito avrebbe trasferito senza corrispettivo metà del patrimonio acquisito durante il matrimonio. Dopo una precedente cassazione, la Corte d’appello in rinvio ha escluso il giudicato esterno sulla questione patrimoniale ma ha comunque rigettato la domanda ritenendo i contratti ineseguibili per assoluta indeterminatezza/indeterminabilità dell’oggetto. La ricorrente ha impugnato la sentenza deducendo: violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. per avere il giudice del rinvio introdotto d’ufficio una questione coperta da giudicato implicito; violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere considerato un fatto non contestato sull’identificazione dell’immobile; omessa o erronea applicazione degli artt. 1346 e 1348 c.c. per aver ritenuto indeterminabile l’oggetto; nullità della motivazione sulla domanda subordinata; nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c. per decisione su questione officiosa senza previo contraddittorio. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il quinto motivo e, assorbito il resto, anche il primo: ha affermato che la questione della determinabilità dell’oggetto, essendo questione mista di fatto e diritto, non poteva essere rilevata d’ufficio in sede di rinvio senza attivare il contraddittorio, e che in ogni caso essa era preclusa dal giudicato implicito formatosi con la precedente decisione di legittimità, siccome presupposto logicamente necessario già coperto dalla sentenza rescindente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quinto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi e ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Bologna con rinvio alla medesima Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione si fonda su due rationes: da un lato, il giudice del rinvio non poteva introdurre d’ufficio una nuova questione di indeterminatezza dell’oggetto contrattuale senza previa attivazione del contraddittorio; dall’altro, la medesima questione era comunque coperta da giudicato implicito e quindi non riesaminabile in rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come base della domanda di esecuzione in forma specifica del trasferimento immobiliare

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    invocato per censurare il superamento dei limiti del giudizio di rinvio e dei presupposti logico-giuridici fissati dalla precedente cassazione

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all’efficacia del giudicato e alla preclusione del riesame della questione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per lamentare la mancata considerazione di un fatto non contestato in causa

  • art. 1346 c.c.

    richiamato per la determinazione/determinabilità dell’oggetto del contratto

  • art. 1348 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che la fattispecie dovesse essere sussunta nella disciplina delle prestazioni determinabili

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione mancante o apparente

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    ritenuto violato perché il giudice del rinvio ha deciso su una questione rilevata d’ufficio senza previa interlocuzione delle parti

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    richiamato in combinazione con l’art. 1346 c.c. per affermare che l’indeterminatezza dell’oggetto comporta nullità del contratto

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice non può introdurre e porre a fondamento della decisione una questione officiosa di fatto o mista di fatto e diritto senza avere previamente attivato il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.; la garanzia difensiva opera anche quando non siano più esperibili nuove prove, perché comprende la possibilità di svolgere difese e prese di posizione su questioni nuove.
  • La nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, quando la questione non sia stata lasciata aperta dalla sentenza rescindente, non può essere riesaminata in rinvio se è già coperta da giudicato implicito formatosi sulla precedente decisione di legittimità.
  • Nel giudizio di rinvio, le questioni che costituiscono presupposti logico-giuridici necessari della pronuncia rescindente devono considerarsi coperte dal giudicato implicito e non possono essere riesaminate d’ufficio se ciò finirebbe per vanificare gli effetti della sentenza di cassazione.
  • La determinabilità dell’oggetto contrattuale è profilo che può richiedere attività interpretativa del contenuto negoziale e, quando rilevato d’ufficio, impone il rispetto pieno del contraddittorio, perché la parte deve poter contestare non solo in fatto ma anche sul piano interpretativo la questione nuova sollevata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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