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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24800/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Congera impugnava l'ordinanza del 14/11/2023 che aveva rigettato la sua istanza ex art. 670 c.p.p. diretta a ottenere la nullità del decreto di irreperibilità del 3/10/2014 (emesso dopo l'ordine di carcerazione del 10/03/2014) e degli atti consequenziali, nonché la nullità dell'ordine di carcerazione del 17/05/2023. L'argomentazione del ricorrente era che le ricerche erano incomplete perché egli risultava residente nella Repubblica Ceca e si era iscritto all'AIRE (comunicazione avvenuta nel giugno 2016), per cui non sarebbero state effettuate notificazioni nel luogo estero e ciò avrebbe reso illegittimi i provvedimenti impugnati; di conseguenza non gli sarebbe stata riconosciuta la possibilità di chiedere la sospensione ex art. 656 c.p.p.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valido il decreto di irreperibilità del 3/10/2014 perché le vane ricerche, effettuate sulla base degli elementi conosciuti o conoscibili al tempo (residenza indicata a Forlì), erano complete ai sensi dell'art. 159 c.p.p.; la successiva iscrizione all'AIRE (giugno 2016) non può avere effetto 'ex post' sulla legittimità del decreto. Quanto all'ordine di carcerazione del 17/05/2023, la Corte ha osservato che tale provvedimento inglobava anche la pena oggetto dell'ordine del 10/03/2014, per la quale era già stata disposta una sospensione dalla Procura della Spezia; pertanto il ricorrente non poteva legittimamente vantare la possibilità di ottenere una nuova sospensione ex art. 656 c.p.p. (principio secondo cui la sospensione già deliberata e poi rigettata non può essere reiterata a fronte di un successivo provvedimento di unificazione), e la doglianza risultava priva di interesse. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Norma che legittima il ricorso per cassazione avverso ordinanze; utilizzata quale titolo del ricorso ma il merito sulle questioni sostanziali è stato respinto

  • art. 159, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 159, comma 1, cod. proc. pen.

    Il decreto d'irreperibilità è valido se le ricerche risultano complete rispetto agli elementi conosciuti o conoscibili al momento della loro esecuzione; notizie sopravvenute non incidono retroattivamente sulla legittimità del decreto

  • art. 656 cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione dell'ordine di esecuzione in vista di misure alternative; la Corte ha richiamato il principio per cui una sospensione già disposta e seguita da rigetto dell'istanza alternativa non può essere di nuovo ottenuta con riferimento a un successivo provvedimento che inglobi il precedente

Massime di principio

  • La completezza delle ricerche per il decreto d'irreperibilità va valutata con riferimento agli elementi conosciuti o conoscibili al momento in cui le ricerche sono effettuate; informazioni sopravvenute non vanno valutate retroattivamente
  • L'iscrizione all'AIRE ha efficacia solo dalla data della comunicazione: se la comunicazione è successiva all'adozione di un decreto o di un ordine, essa non annulla retroattivamente i provvedimenti già legittimamente adottati
  • L'obbligo di compiere ricerche ai fini del decreto di irreperibilità è limitato alla oggettiva praticabilità delle indagini nei luoghi previsti dall'art. 159 c.p.p.; non è richiesta un'indagine teoricamente illimitata
  • La sospensione ex art. 656 c.p.p. non può essere riproposta per un nuovo provvedimento che unifica pene concorrenti se, con riferimento alle stesse condanne o alla stessa situazione sostanziale, l'istanza di misura alternativa era già stata rigettata
  • Per impugnare un provvedimento di esecuzione è necessario dimostrare un interesse concreto e utile (finalità negativa o positiva); l'impugnazione priva di utilità processuale può essere declarata inammissibile o infondata

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