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Sentenza

Sentenza n. 7685/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza, della sentenza del Tribunale di Roma, I Sezione Lavoro, n. 1874/2025, pubblicata il 13/02/2025, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202601350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, n. 1874/2025, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della Carta Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, secondo il sistema proprio del beneficio e per il valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione. La ricorrente ha allegato la mancata esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovato l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha affermato che, in sede di ottemperanza, il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non sono nuovamente sindacabili. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante attribuzione della Carta Docente nei termini stabiliti dal titolo giudiziale, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e subordinando l'intervento alla richiesta della ricorrente. Ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, ritenendo possibile una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha condannato il Ministero al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il ricorso è stato accolto per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza al titolo giudiziale indicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Prevede il termine di 120 giorni rilevante per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il decorso prima di accogliere l'ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Richiamato dal titolo da eseguire quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all'accredito del beneficio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato, il giudice deve verificare l'esistenza del titolo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione all'amministrazione e il decorso del termine eventualmente previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
  • I presupposti sostanziali del diritto riconosciuto dal giudicato non possono essere nuovamente sindacati nel giudizio di ottemperanza, che è diretto a rendere effettiva la statuizione contenuta nel titolo.
  • Quando l'amministrazione, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisce chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato, la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta della parte e assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all'amministrazione.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere negata allo stato e riservata a una successiva richiesta qualora l'inottemperanza prosegua oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

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