Sentenza del 18/01/2021 n. 161 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima 44/2021 PROCESSO - ATTI IMPUGNABILI - Estratto di ruolo - Cartella di pagamento validamente notificata - Inammissibilità del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, liquidate in euro 300,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie del 15%.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli estratti di ruolo riportanti debiti per sanzioni IRPEF relative al 2008 e imposte relative al 2006, sostenendo l'estinzione per prescrizione e chiedendone la cancellazione dal ruolo. L'Agenzia ha contestato l'inammissibilità del ricorso documentando la regolare notifica delle cartelle esattoriali indicate nell'estratto (cartella notificata il 28/10/2010 e cartella notificata il 05/04/2012) e deducendo che tali notifiche hanno interrotto la prescrizione, anche per i successivi atti interruttivi non contestati dalla ricorrente. La Commissione ha ritenuto provate le notifiche (consegna a familiare convivente e ritiro da delegato presso l'ufficio postale) e, richiamando la giurisprudenza della Cassazione (sent. n.19704/2015), ha affermato che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile solo se la cartella non è stata validamente notificata e il contribuente è venuto a conoscenza del debito tramite estratto; se invece la cartella è stata validamente notificata, l'impugnazione dell'estratto per far valere la prescrizione è inammissibile perché trasformerebbe il processo in un giudizio di accertamento.
Norme richiamate
art. 1 d.lgs. n. 546/1992
Richiamata nella parte finale del terzo comma: il giudizio tributario è di tipo impugnatorio; la Commissione interpreta che, se la cartella è stata validamente notificata, non è ammesso usare l'impugnazione dell'estratto di ruolo per ottenere un accertamento sulla prescrizione.
Cass. sent. n. 19704/2015
La Suprema Corte ha chiarito che è ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo quando la cartella non è stata validamente notificata e il contribuente ha conosciuto l'esistenza del debito solo tramite estratto rilasciato dal concessionario; tale principio è stato applicato per precisare il confine dell'ammissibilità.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammissibile se e solo se la cartella di pagamento riportata nell'estratto non è stata validamente notificata e il contribuente ha appreso del debito tramite l'estratto stesso.
- L'onere della prova della regolare notifica grava sull'agente della riscossione: se dimostra la notifica valida (es. consegna a familiare convivente, ritiro da delegato), il ricorso è inammissibile.
- Se la cartella è stata validamente notificata, la contestazione della prescrizione mediante impugnazione dell'estratto trasformerebbe il processo in un giudizio di accertamento, cosa non consentita nel rito tributario impugnatorio.
- La notifica valida interrompe la prescrizione; atti interruttivi successivi non contestati rafforzano l'insussistenza dell'eccezione di prescrizione.
- Per chi intende impugnare è fondamentale documentare l'assenza o l'invalidità della notifica (es. prove che nessuno ha ricevuto la cartella, mancanza di avvisi, incongruenze nella relata), altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese.
- In caso di dubbio sull'effettiva notifica, è opportuno produrre prove e dichiarazioni tempestive: il tempo e la qualità della prova documentale possono decidere l'esito procedurale.
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