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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22493/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un imprenditore aveva impugnato davanti al giudice ordinario l'ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del r.d. n. 639/1910 con cui gli veniva chiesta la restituzione di euro 73.778,80 per aiuti comunitari percepiti per un progetto agrituristico. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'opposizione, rilevando che il beneficiario non aveva rispettato l'impegno a mantenere per dieci anni l'utilizzo funzionale degli investimenti immobiliari, che i lavori risultavano ancora in corso al momento del controllo e che l'attività agrituristica non era mai stata avviata. Il ricorrente proponeva cinque motivi: 1) omesso esame del vizio di motivazione postuma dell'ingiunzione e della revoca, deducendo violazione dell'art. 3 L. 241/1990; 2) violazione dell'art. 3 L. 241/1990 per il richiamo alla determina regionale ritenuta comunque motivata in modo non coerente; 3) violazione degli artt. 3 r.d. 639/1910, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la PA dovesse provare i fatti costitutivi della pretesa e che il giudice avesse mal valutato prove e riparto dell'onere; 4) violazione delle regole sulla forza maggiore e dell'art. 33 Reg. UE n. 445/2002, assumendo che l'annullamento del titolo edilizio e le vicende urbanistiche comunali avessero impedito l'avvio dell'attività; 5) violazione dell'art. 3 L. 241/1990, sostenendo che mancasse un indebito esborso e invocando la buona fede e l'esimente prevista dal previgente regolamento comunitario. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i primi due motivi sono stati ritenuti infondati o inammissibili perché la doglianza sulla motivazione dell'atto amministrativo era estranea all'oggetto del giudizio, che verteva sul rapporto sostanziale di concessione e sulla sussistenza dell'inadempimento; il terzo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, dato che la Corte territoriale aveva fondato l'accertamento dell'inadempimento su controlli esterni e su ammissioni dello stesso beneficiario; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché la vicenda edilizia era successiva e non valeva come forza maggiore, oltre a comportare una richiesta di rivalutazione del merito; il quinto è stato inammissibile sia perché sollecitava una nuova valutazione dei fatti sia perché richiamava una norma comunitaria non più applicabile ratione temporis. La Corte ha quindi confermato la condanna alla restituzione, con spese e raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del beneficiario del contributo pubblico, confermando la decisione di merito che aveva respinto l'opposizione all'ingiunzione di restituzione emessa dall'ente erogatore. Ha ribadito che, nelle controversie aventi ad oggetto la revoca di contributi pubblici per asserito inadempimento del beneficiario, il giudizio ordinario riguarda il rapporto sostanziale di attribuzione e non la mera legittimità formale dell'atto amministrativo. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione di merito sull'inadempimento, desunta dal controllo eseguito sul posto e dalle ammissioni del sovvenuto circa il mancato avvio dell'attività agrituristica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese in favore di entrambe le resistenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formalmente ricondotto al vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma in realtà diretto a contestare la motivazione dell'atto amministrativo e la valutazione di merito.

  • art. 3 L. 241/1990

    La censura sulla motivazione dell'ingiunzione e della determina di revoca è stata ritenuta fuori fuoco rispetto all'oggetto del giudizio, che riguarda il rapporto sostanziale e l'inadempimento del beneficiario.

  • r.d. n. 639/1910

    L'ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 è trattata come strumento di recupero del credito pubblico; nel giudizio di opposizione la controversia verte sul rapporto sostanziale sottostante, non sulla sola legittimità formale del provvedimento.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza sul riparto dell'onere della prova è stata respinta perché la Corte d'appello aveva effettivamente accertato l'inadempimento sulla base di documenti e ammissioni del beneficiario.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura è stata dichiarata inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito.

  • art. 33 del Regolamento UE n. 445/2002

    Invocato dal ricorrente in relazione alla forza maggiore, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di pertinenza e per richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 11.3 dell'Avviso pubblicato con DGR n. 1616/2002

    È richiamato come fonte del regime degli impegni e delle ipotesi di forza maggiore, ma la Corte ha ritenuto che le vicende edilizie addotte non integrassero forza maggiore nel caso concreto.

  • art. 14, quarto comma, del Reg. CE n. 3887/1992

    La norma è stata ritenuta comunque inapplicabile ratione temporis, oltre a richiedere un accertamento fattuale già sfavorevole al ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nelle controversie di opposizione a ingiunzione per recupero di contributi pubblici, il giudice ordinario non è chiamato a controllare in via principale la legittimità formale del provvedimento amministrativo, ma a verificare la sussistenza del rapporto sostanziale e dell'eventuale inadempimento del beneficiario agli obblighi che condizionano l'erogazione o il mantenimento dell'aiuto.
  • La censura di omessa motivazione o di motivazione postuma del provvedimento amministrativo non è decisiva quando il giudizio abbia ad oggetto la pretesa restitutoria sostanziale della P.A. e il giudice abbia comunque accertato in fatto l'inadempimento del beneficiario.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito trasformare doglianze sulla valutazione delle prove in censure di violazione di legge o di omesso esame, se la sentenza impugnata ha effettivamente valutato i documenti e le ammissioni rilevanti ai fini dell'accertamento del fatto.
  • La deduzione della forza maggiore quale causa di esonero dall'obbligo restitutorio richiede che l'evento impeditivo sia pertinente, tempestivo rispetto all'obbligazione assunta e idoneo a spiegare l'inadempimento; non è sufficiente allegare vicende urbanistiche sopravvenute quando l'attività finanziata non sia stata comunque avviata per lungo tempo.
  • Le norme comunitarie invocate a sostegno di un'esimente o di un regime di favore devono essere applicabili ratione temporis; in caso contrario la relativa censura è inammissibile.
  • La contestazione del riparto dell'onere della prova è infondata se il giudice di merito fonda l'accertamento su fonti probatorie specifiche, controlli amministrativi e dichiarazioni rese dalla stessa parte obbligata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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