Ordinanza n. 1237/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione di opere edilizie e successivo provvedimento di conclusione del procedimento sanzionatorio per asserita ottemperanza
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune aveva ordinato alla società proprietaria di un locale commerciale la demolizione del parapetto, la rimozione delle lastre di plexiglass e il ripristino dello stato dei luoghi, nonché il successivo provvedimento comunale che aveva dichiarato concluso il procedimento sanzionatorio per avvenuta ottemperanza. Hanno sostenuto che, nonostante l'accertata ottemperanza, lo stato dei luoghi sarebbe rimasto materialmente immutato e avrebbe continuato a sussistere l'incremento volumetrico contestato. Hanno inoltre dedotto l'erroneità della qualificazione delle griglie in lamiera zincata, bullonate alla muratura e ai pilastri in cemento armato, come opere rientranti nell'edilizia libera ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), del d.P.R. 380/2001. È stata infine contestata la prosecuzione nell'area di un'attività artigianale di falegnameria, ritenuta incompatibile con i vincoli di zona previsti dallo strumento urbanistico comunale. Il Comune e le società controinteressate hanno eccepito l'inammissibilità e l'irricevibilità del ricorso e ne hanno sostenuto l'infondatezza.
La decisione
Il TAR non ha definito né le questioni preliminari di rito né il merito, dichiarando espressamente impregiudicata ogni successiva valutazione. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. per accertare lo stato attuale dei luoghi e la sua conformità al permesso di costruire del 3 settembre 2019 e al successivo permesso di costruire in sanatoria del 19 gennaio 2023. La verificazione dovrà accertare, tra l'altro, le eventuali difformità edilizie, l'effettiva rimozione delle opere oggetto dell'ordinanza, il ripristino del porticato, le caratteristiche e l'ancoraggio delle griglie frangisole, la natura autonoma o strutturalmente e funzionalmente integrata dell'area, la presenza e la localizzazione dell'area destinata al taglio del legno, la distanza dal confine dei ricorrenti e il regime urbanistico della zona. L'incarico è stato affidato al responsabile del Dipartimento Tecnico del Comune di Castrovillari, con facoltà di delega, secondo i termini stabiliti in motivazione. La prosecuzione del giudizio è stata rinviata alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027. Non vi è stata una decisione sulla domanda di annullamento.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
Consente al giudice di disporre una verificazione per accertare circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, affidando l'incarico a un organismo qualificato.
art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata quale parametro per verificare se le griglie in lamiera zincata abbiano carattere precario e possano rientrare nell'attività edilizia libera; la questione è stata rimessa all'accertamento tecnico.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
art. 67 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti istruttori.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia edilizia dipende dall'accertamento dello stato attuale dei luoghi, della conformità delle opere ai titoli edilizi e dell'effettiva esecuzione di un ordine di demolizione, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., rinviando ogni valutazione di rito e di merito all'esito dell'incombente.
- La verificazione in materia edilizia può comprendere sia rilievi materiali e fotografici sulle opere esistenti, sia la comparazione con i titoli edilizi originari e sopravvenuti, nonché l'esame delle norme tecniche urbanistiche applicabili alla zona.
- La qualificazione di manufatti come opere precarie rientranti nell'edilizia libera non può essere stabilita in astratto quando sia controverso il loro stabile ancoraggio alle strutture dell'edificio e la loro incidenza sull'assetto edilizio; tali elementi possono essere oggetto di specifico accertamento tecnico.
- Nell'ambito della verificazione, le parti devono essere previamente avvisate delle operazioni sui luoghi, così da poter partecipare tramite i difensori e gli eventuali consulenti tecnici e formulare osservazioni sulla bozza di relazione.
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