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Sentenza

Sentenza del 18/04/2017 n. 1037 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Irap - Presupposto d'imposta - Esercizio di un'attività in forma associata - Elemento oggettivo dell'autonoma organizzazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la debenza dell'IRAP sostenendo che mancasse l'autonoma organizzazione, quale elemento oggettivo normalmente necessario per integrare il presupposto dell'imposta. La questione riguardava in particolare l'attività esercitata in forma associata da persone fisiche nell'ambito di arti e professioni.

La decisione

La contestazione è stata respinta. La sentenza ha affermato che l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata costituisce il presupposto dell'IRAP, ma che, quando l'attività è svolta da società o enti rientranti tra i soggetti passivi indicati dall'art. 3 del D.lgs. n. 446/1997, comprese le società semplici e le associazioni professionali senza personalità giuridica, l'autonoma organizzazione è insita nella forma associata. Pertanto, non è necessario svolgere uno specifico accertamento sull'esistenza di ulteriori mezzi, dipendenti o strutture organizzative.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2

    Presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive è l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    La norma individua nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata il presupposto generale dell'IRAP.

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3

    La disposizione individua i soggetti passivi dell'IRAP, includendo le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite da persone fisiche per l'esercizio associato di arti e professioni. Per tali soggetti, l'organizzazione derivante dalla forma associata è sufficiente a integrare il presupposto impositivo.

Massime di principio

  • Quando un'attività professionale è esercitata tramite una società o un'associazione professionale rientrante tra i soggetti passivi IRAP, l'imposta è generalmente dovuta per effetto della stessa forma associata.
  • In queste ipotesi non è normalmente necessario dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione ulteriore rispetto alla struttura associativa, né verificare caso per caso la presenza di dipendenti, beni strumentali o altri fattori organizzativi.
  • La regola può differire per il professionista che opera individualmente: in tal caso l'IRAP presuppone una verifica concreta dell'esistenza di un'autonoma organizzazione eccedente il minimo indispensabile per l'attività.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare anzitutto la forma giuridica con cui l'attività è esercitata e l'effettiva riconducibilità del soggetto alle categorie dell'art. 3 del D.lgs. n. 446/1997.

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