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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-350/20

Order of the General Court (Eighth Chamber) of 17 December 2020. — Lukáš Wagenknecht v European Commission. — Action for failure to act – Protection of the European Union’s financial interests – Combating fraud – Meetings of the College of European Commissioners and its President with the representative of the Czech Republic – Multiannual Financial Framework 2021-2027 – Financial regulation – Direct payments from the EU budget in favour of farmers – Alleged conflict of interest of the Prime Minister of the Czech Republic – Alleged failure to act by the Commission – Article 130(1) of the Rules of Procedure – Interest in bringing proceedings – Locus standi – Definition of the Commission’s position – Inadmissibility. — Case T-350/20

Giurisprudenza europea62020TO0350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto come irricevibile l’azione per carenza proposta da un senatore ceco contro la Commissione, relativa al presunto conflitto di interessi del Primo ministro Andrej Babiš e alla tutela del bilancio UE. La Commissione aveva già risposto alla diffida spiegando di aver adottato misure sufficienti, sicché non vi era più omissione. In più, il ricorrente non aveva la legittimazione e l’interesse richiesti dall’articolo 265 TFUE, poiché gli atti richiesti sarebbero stati diretti a terzi. Il Tribunale ha inoltre escluso dal fascicolo i passaggi fondati su un parere giuridico interno della Commissione divulgato senza autorizzazione.

Azione per omissione ex articolo 265 TFUE dichiarata irricevibile perché la Commissione aveva già definito la propria posizione e il ricorrente non era titolare di un interesse e di una legittimazione adeguati; esclusa inoltre la possibilità di utilizzare in giudizio un parere giuridico interno divulgato senza autorizzazione.

La questione giuridica

Se l’azione per omissione fosse ricevibile nonostante: 1) la Commissione avesse risposto alla diffida a provvedere dichiarando di aver già adottato misure sufficienti per tutelare il bilancio dell’Unione; 2) il ricorrente non fosse destinatario degli atti richiesti né titolare di un interesse personale e attuale all’adozione di tali misure; 3) potessero essere presi in considerazione passi del ricorso fondati su un parere giuridico interno della Commissione divulgato dai media senza autorizzazione.

Principio di diritto

L’azione per omissione è irricevibile quando l’istituzione convenuta, su diffida a provvedere, ha già espresso in modo motivato il proprio rifiuto di adottare le misure richieste, poiché tale rifiuto costituisce una definizione di posizione impugnabile, non una carenza. Inoltre, una persona fisica può agire ex articolo 265 TFUE solo se dimostra di essere destinataria dell’atto omesso o di essere direttamente e individualmente interessata come il destinatario; non basta rivestire una funzione politica o agire nell’interesse pubblico. Il Tribunale ha anche stabilito che un parere giuridico interno divulgato senza autorizzazione, e riprodotto in un articolo di stampa, non può essere richiamato nel giudizio se ciò compromette la tutela della consulenza giuridica dell’istituzione e aggira la procedura di accesso ai documenti.

Norme richiamate

  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 325, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 319, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Azione per omissione contro la Commissione in materia di conflitto di interessi e tutela del bilancio UE

Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta/ottava? in composizione della Ottava Sezione, ha deciso su un ricorso ex articolo 265 TFUE proposto da Lukáš Wagenknecht contro la Commissione europea. La controversia riguardava l’asserita inerzia della Commissione rispetto al presunto conflitto di interessi del Primo ministro ceco Andrej Babiš e alle conseguenze sui pagamenti agricoli e sulle relazioni istituzionali con la Repubblica ceca.

Fatti e procedimento

Con lettera del 30 gennaio 2020 il ricorrente aveva chiesto alla Commissione di adottare misure vincolanti e dissuasive per prevenire o affrontare il conflitto di interessi allegato, in particolare:

  • impedire ai membri della Commissione, soprattutto al suo Presidente, di incontrare Babiš per discutere del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e del bilancio UE in generale;
  • adottare misure per porre fine ai pagamenti diretti di aiuti agricoli dal bilancio UE a favore di società controllate da Babiš.

La Commissione, con risposta del 25 marzo 2020, ha sostenuto di aver già adottato misure necessarie e proporzionate per proteggere il bilancio dell’Unione, richiamando in particolare l’assenza di pagamenti ai beneficiari potenzialmente interessati nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei e la decisione del 28 novembre 2019 di sospendere pagamenti nel quadro del FEASR. Successivamente, con lettera del 23 aprile 2020, ha dichiarato di non avere altro da aggiungere.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha affrontato due profili preliminari sollevati dalla Commissione:

  • la richiesta di non tenere conto di alcuni passaggi del ricorso fondati su un parere giuridico interno della Commissione, riprodotto in allegato e divulgato dalla stampa senza autorizzazione;
  • l’eccezione di irricevibilità dell’azione per mancanza di omissione, di interesse ad agire e di legittimazione processuale.

Esclusione dei riferimenti al parere giuridico interno

Il Tribunale ha ritenuto di dover escludere i passaggi del ricorso che richiamavano il parere del servizio giuridico della Commissione, nonché l’allegato che lo riproduceva. Pur riconoscendo che il regolamento n. 1049/2001 non si applica direttamente al contenzioso, il Tribunale ha richiamato la sua funzione orientativa ai fini del bilanciamento tra interessi contrapposti.

In particolare, ha valorizzato l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001, relativo alla tutela delle consulenze legali e dei procedimenti giudiziari. Secondo il Tribunale, ammettere l’uso giudiziale di un parere interno non divulgato dalla Commissione, ma reso pubblico da un media, finirebbe per aggirare la procedura di accesso ai documenti e potrebbe compromettere l’interesse dell’istituzione a ottenere pareri franchi, obiettivi e completi dal proprio servizio giuridico. Il ricorrente non aveva inoltre invocato un interesse pubblico prevalente idoneo a giustificare la divulgazione.

Ricevibilità dell’azione per omissione: definizione della posizione della Commissione

Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 265 TFUE, l’azione per carenza presuppone una previa diffida a provvedere e la mancata definizione di una posizione da parte dell’istituzione nel termine previsto. Se l’istituzione risponde motivatamente e rifiuta di adottare quanto richiesto, tale rifiuto costituisce una definizione di posizione che fa cessare la carenza; il rimedio appropriato, in tal caso, è semmai il ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE.

Nel caso concreto, la lettera del 25 marzo 2020 della Commissione ha espresso chiaramente le ragioni del rifiuto di adottare le misure richieste. Di conseguenza, non vi era più una omissione impugnabile ex articolo 265 TFUE. Il ricorrente avrebbe dovuto eventualmente contestare quella risposta con un ricorso di annullamento, e non con un’azione per carenza.

Interesse ad agire e legittimazione del ricorrente

Il Tribunale ha inoltre escluso che il ricorrente fosse titolare dell’interesse e della legittimazione richiesti dall’articolo 265 TFUE. Le misure richieste alla Commissione non sarebbero state adottate nei suoi confronti, ma avrebbero avuto come destinatari i membri del Collegio dei Commissari o il Primo ministro ceco.

Il fatto che il ricorrente fosse membro del Senato ceco, o di un organo parlamentare incaricato di indagare sul conflitto di interessi del Primo ministro, non era sufficiente: la giurisprudenza richiede un interesse personale, attuale e concreto, o quantomeno una posizione equivalente a quella del destinatario dell’atto omesso. Poiché nel caso di specie le misure invocate erano dirette a terzi, il requisito del terzo comma dell’articolo 265 TFUE non era soddisfatto.

Decisione e conseguenze

Il Tribunale ha accolto l’eccezione di irricevibilità e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Principi ribaditi

La pronuncia ribadisce che:

  • una risposta motivata della Commissione a una diffida a provvedere esclude la carenza e trasforma la controversia, se del caso, in una questione da far valere con ricorso di annullamento;
  • per le azioni ex articolo 265 TFUE proposte da persone fisiche o giuridiche è necessario un interesse diretto e personale o una posizione assimilabile a quella del destinatario dell’atto omesso;
  • i documenti interni di consulenza giuridica dell’istituzione, divulgati senza autorizzazione, non possono essere utilizzati per fondare l’azione quando ciò eluda il regime di accesso ai documenti e pregiudichi la riservatezza della consulenza legale istituzionale.

Come è indicizzato

Materieazione per carenzalegittimazione processualeinteresse ad agireprotezione degli interessi finanziari dell’unione europeatrasparenza e pareri giuridici interni

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