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Ordinanza

Ordinanza n. 3030/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza ministeriale prot. n. 27 del 16.02.2026, recante "Procedure di Aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", e in particolare dell'art. 16, comma 6, nella parte in cui subordina l'attribuzione del punteggio per il servizio civile al requisito della prestazione in "costanza di nomina"; per quanto occorrer possa, - dell’ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante "Aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 - Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) – Personale docente ed educativo scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado – Biennio 2024/2026", e in particolare dell'art. 15, comma 6, nella parte in cui subordina l'attribuzione del punteggio per il servizio civile al requisito della prestazione in "costanza di nomina"; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202604573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, e per quanto occorra l'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, nella parte in cui subordinano la valutazione del servizio civile al servizio prestato in costanza di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze ministeriali disciplinanti l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e il conferimento delle supplenze, contestando in particolare la previsione che subordina l'attribuzione del punteggio per il servizio civile al requisito della prestazione in costanza di nomina. Il Collegio, dopo il passaggio in decisione della domanda cautelare, ha rilevato d'ufficio seri dubbi sull'ammissibilità del ricorso collettivo. Le posizioni dei ricorrenti appaiono infatti eterogenee sia perché riferite a diverse graduatorie provinciali, sia per la diversa natura dei servizi prestati: dalla documentazione risultano soggetti che avrebbero svolto il servizio militare di leva obbligatorio e altri che avrebbero svolto il servizio civile nazionale o universale su base volontaria. Tale diversità potrebbe determinare un conflitto di interessi, poiché l'Ordinanza ministeriale n. 27/2026 valuta integralmente il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge, purché prestati in costanza di nomina, senza menzionare espressamente il servizio civile nazionale o universale.

La decisione

Il TAR non ha deciso né l'ammissibilità del ricorso collettivo né la domanda cautelare. Ha assegnato ai ricorrenti e alle amministrazioni resistenti il termine di 20 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla questione della possibile inammissibilità del ricorso collettivo per carenza dei relativi presupposti. Ha fissato la prosecuzione dell'esame alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026 e disposto l'esecuzione dell'ordinanza da parte dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; l'ordinanza non definisce però il fumus boni iuris o il periculum in mora, rinviando l'esame della causa.

Massime di principio

  • Il ricorso collettivo è ammissibile solo quando le posizioni dei ricorrenti siano omogenee sotto il profilo sostanziale e processuale e non sussista un conflitto, anche potenziale, tra gli interessi individuali fatti valere.
  • L'eterogeneità delle graduatorie di riferimento e della natura dei servizi valutabili può costituire un serio indizio della carenza dei presupposti per la proposizione di un ricorso collettivo.
  • Quando dagli atti emergono elementi idonei a porre in dubbio l'ammissibilità del ricorso collettivo, il giudice può assegnare alle parti un termine per memorie limitate a tale questione prima di procedere alla decisione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

Testo integrale

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