Cassazione Civile, Ordinanza n. 11454/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La parte ricorrente aveva promosso domanda di equa riparazione per l'irragionevole durata di un procedimento presupposto articolato in una fase di cognizione davanti alla Corte d'appello e in una successiva fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. In primo grado la domanda era stata respinta ritenendo non superata la durata ragionevole complessiva. In opposizione, la Corte d'appello aveva invece accolto la domanda e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell'indennizzo, liquidando inoltre le spese. In cassazione la ricorrente principale contestava la motivazione e la liquidazione delle spese, sostenendo che il giudice avesse errato nello scaglione tariffario e omesso di pronunciarsi sulle richieste di maggiorazione dei compensi per manifesta fondatezza delle difese e per deposito telematico. Il Ministero della Giustizia, con ricorso incidentale, deduceva anzitutto il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, assumendo che il ritardo indennizzabile riguardasse solo la fase di ottemperanza, di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e inoltre contestava in via subordinata la sussistenza stessa del ritardo del giudizio monitorio presupposto, durato solo dieci giorni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso incidentale del Ministero della Giustizia, ritenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto distinguere i due procedimenti presupposti e imputare l'indennizzo solo all'amministrazione competente per la fase irragionevolmente lunga, cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la fase di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente a tale punto e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna anche del Ministero della Giustizia, lasciando ferma la sola condanna del MEF al pagamento di euro 1.000,00 oltre interessi dalla domanda. Ha rigettato il ricorso principale sulla liquidazione delle spese, ritenendo corretti lo scaglione applicato, la motivazione sulla scelta dei minimi tariffari e il mancato riconoscimento delle maggiorazioni richieste. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti, con conferma delle spese già liquidate in favore della ricorrente nel provvedimento impugnato, poste a carico del solo MEF.
Norme richiamate
art. 3, comma 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato per la disciplina della legittimazione passiva nelle domande di equa riparazione, con distinzione tra amministrazioni obbligate in relazione al tipo di giudizio presupposto.
art. 75 c.p.c.
Invocato dal ricorrente incidentale per sostenere il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia.
art. 2, L. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato per contestare l'esistenza di un ritardo riparabile rispetto alla fase di cognizione presupposta.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Utilizzato per decidere nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato a sostegno della censura di nullità per motivazione apparente della liquidazione delle spese.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il dovere di motivazione della decisione, in relazione alla liquidazione dei compensi.
art. 111 Cost.
Invocato come parametro del requisito di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 10 c.p.c.
Richiamato per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese.
art. 14 c.p.c.
Richiamato, in combinazione con l'art. 10 c.p.c., per la determinazione del valore della causa.
art. 91 c.p.c.
Richiamato con riferimento alla soccombenza e alla liquidazione delle spese di lite.
art. 2233, comma 2, c.c.
Richiamato nella doglianza sulla quantificazione del compenso professionale.
art. 24, comma 1, L. 13 giugno 1942, n. 794
Richiamato nel motivo relativo alla liquidazione dei compensi professionali.
art. 13, comma 6, L. 13 dicembre 2012, n. 247
Richiamato nella censura sulla liquidazione dei compensi dell'avvocato.
art. 2, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato tra le norme sui parametri forensi applicabili alla liquidazione giudiziale.
art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per i criteri di determinazione dei compensi e la motivazione sugli scostamenti dai valori tabellari.
art. 4, comma 1-bis, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
"il compenso ... è di regola aumentato del 30 per cento"
L'aumento per deposito telematico non è automatico ma richiede che gli atti siano redatti in modo da consentire ricerca testuale e navigazione; è rimesso alla discrezionalità del giudice e necessita di specifico supporto fattuale.
art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
"può essere aumentato fino a un terzo"
La maggiorazione per manifesta fondatezza delle difese è facoltativa, non obbligatoria; la sua mancata attribuzione può essere intesa come implicito diniego.
art. 5, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Richiamato per la scelta dello scaglione di valore della controversia ai fini della liquidazione dei compensi.
art. 4, comma 1-bis, D.M. 13 agosto 2022, n. 147
Richiamato quale modifica ai parametri forensi applicabile alla liquidazione intervenuta dopo l'entrata in vigore del decreto.
art. 4, comma 8, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Usato per affermare che l'aumento per manifesta fondatezza è discrezionale e non imposto dal giudice.
art. 4, L. 20 marzo 1958, n. 260
"l'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza"
Richiamato per escludere che vi fosse un onere di identificazione ulteriore a carico della parte e per ritenere tempestivamente deducibile l'eventuale errore di evocazione dell'amministrazione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla censura di omessa pronuncia sulla richiesta di maggiorazione dei compensi.
Massime di principio
- Nelle domande di equa riparazione per irragionevole durata che coinvolgano procedimenti presupposti diversi e autonomamente valutabili, il giudice deve distinguere le singole fasi e individuare separatamente l'amministrazione passivamente legittimata per ciascun ritardo, senza applicare criteri di prevalenza o una condanna solidale indiscriminata.
- Se il ritardo indennizzabile riguarda solo una fase del procedimento presupposto, l'indennizzo va posto a carico esclusivamente dell'amministrazione competente per quella fase, anche se nel giudizio siano state convenute più amministrazioni.
- Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della controversia si determina di regola sulla base del criterio del disputatum; il criterio del decisum rileva solo in ipotesi particolari, come l'accoglimento parziale dell'impugnazione o quando si controverta esclusivamente sulle spese del grado precedente.
- La motivazione sulla liquidazione dei compensi professionali è necessaria soprattutto quando il giudice si discosti dai limiti tabellari; se invece si attiene ai minimi o ai parametri applicabili e indica, sia pure sinteticamente, le ragioni della scelta, non ricorre motivazione apparente.
- La maggiorazione per manifesta fondatezza delle difese ex parametri forensi ha natura discrezionale e la sua mancata attribuzione può risultare anche implicitamente dal mancato riconoscimento, senza integrare di per sé omessa pronuncia.
- L'aumento del compenso per deposito telematico richiede che risulti in concreto l'uso di tecniche redazionali idonee alla ricerca testuale e alla navigazione degli atti; in mancanza di tale base fattuale, la censura in cassazione non è accoglibile.
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