Sentenza n. 1147/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto a usufruire del beneficio economico della carta docente, nella misura di 500 euro per l’anno scolastico 2024/2025. Il titolo era stato notificato all’amministrazione, ma era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 senza l’integrale pagamento delle somme dovute. Il TAR ha inoltre ritenuto tardiva e non esaminabile una nota depositata dalla parte il 31 marzo 2026, non essendo applicabile alle udienze in presenza l’art. 13-quater delle disposizioni di attuazione del c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, verificando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, su istanza della parte, dovrà intervenire quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario esercita un munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre precisato che i ritardi nell’esecuzione del titolo e della sentenza possono comportare responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione, liquidate in 189 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia dell’amministrazione, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha introdotto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato per la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il giudice deve verificare il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento; accertati tali presupposti, può ordinare il pagamento integrale entro un termine fissato nella sentenza.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo nel dirigente della stessa amministrazione obbligata, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario munito delle necessarie competenze.
- L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la relativa disciplina può essere applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla legge Pinto.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell’attività commissariale esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando l’apposita modulistica per gli ausiliari del giudice.
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