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Sentenza

Sentenza n. 14587/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. rep. QC/-OMISSIS- del 11.11.2024, n. prot. QC/-OMISSIS- del 11.11.2024 - Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative – Direzione edilizia residenziale pubblica (Erp).

Giustizia amministrativa202503788

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di regolarizzazione contrattuale dell'occupazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, residente in un alloggio ERP di proprietà dell'Ater del Comune di Roma, aveva presentato domanda di assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell'art. 22, commi 140-147, della legge regionale Lazio n. 1/2020. L'Amministrazione aveva ritenuto ostativo il superamento del limite reddituale, calcolando il reddito complessivo dichiarato per il 2019 in € 50.892,87 e applicando la riduzione del 40% prevista per i redditi da lavoro dipendente, con determinazione di un reddito convenzionale di € 30.535,72, superiore alla soglia di € 29.227,79. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione della normativa regionale, illogicità e irragionevolezza, sostenendo che dal reddito convenzionale dovesse essere sottratto anche l'importo di € 6.000 annui corrisposto al coniuge legalmente separato a titolo di mantenimento. Il secondo motivo denunciava illogicità, erronea valutazione degli interessi, perplessità, violazione dei principi di buon andamento e proporzionalità, carenza di istruttoria e lesione dell'affidamento, assumendo che il reddito effettivo rientrasse nel limite. Il terzo motivo lamentava violazione delle norme sul giusto procedimento, degli artt. 1, comma 1, 6 e 8 della l. 241/1990 e di una circolare ministeriale, sostenendo che il responsabile del procedimento avrebbe dovuto svolgere accertamenti tecnici, ispezioni e acquisizioni documentali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito il regime della regolarizzazione delle occupazioni senza titolo previsto dall'art. 22 della l.r. Lazio n. 1/2020, rilevando che il requisito reddituale rinvia al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica e alle modalità di calcolo stabilite dall'art. 21 della l. n. 457/1978 e dall'art. 50, comma 2-bis, della l.r. Lazio n. 27/2006. L'Amministrazione ha correttamente applicato la riduzione del 40% ai redditi da lavoro dipendente, ottenendo un reddito convenzionale di € 30.535,72, superiore alla soglia di € 29.227,79. Non esiste una disposizione che consenta di sottrarre dal reddito rilevante gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge legalmente separato non convivente: l'art. 21 della l. n. 457/1978 considera i figli a carico, mentre l'art. 50, comma 2-bis, della l.r. n. 27/2006 contempla la diminuzione per familiari a carico conviventi. Tali norme, in quanto disciplinano i requisiti per una regolarizzazione eccezionale, non sono applicabili analogicamente a fattispecie diverse. Il giudice ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva provato né l'effettivo pagamento dei € 6.000 annui al coniuge né la persistente attualità dell'importo stabilito nel verbale del 2007. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 140-147, l.r. Lazio n. 1/2020

    Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore, alla data di presentazione della domanda, al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa di cui all'articolo 50, comma 2-bis, della l.r. 27/2006.

    La regolarizzazione delle occupazioni senza titolo è subordinata al possesso del requisito reddituale previsto dalla disposizione regionale, da verificare alla data della domanda.

  • art. 11, comma 1, l.r. Lazio n. 12/1999

    La disposizione individua, per il rinvio operato dall'art. 22 della l.r. Lazio n. 1/2020, i requisiti richiesti per la regolarizzazione, salve le specifiche deroghe previste.

  • art. 50, comma 2-bis, l.r. Lazio n. 27/2006

    La diminuzione ivi prevista è determinata in 2 mila euro per ciascun familiare a carico convivente fino ad un massimo di detrazione di 6 mila euro.

    Il limite reddituale deve essere calcolato secondo le modalità dell'art. 21 della l. n. 457/1978; la detrazione aggiuntiva riguarda i familiari a carico conviventi e non comprende il coniuge legalmente separato non convivente.

  • art. 21 l. n. 457/1978

    Ai fini dell'acquisizione dei benefici […] il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.

    La norma consente la riduzione del reddito da lavoro dipendente e le detrazioni riferite ai figli a carico, ma non autorizza la sottrazione degli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge separato non convivente.

  • artt. 1, comma 1, 6 e 8 l. n. 241/1990

    Il ricorrente ne ha invocato la violazione in relazione agli obblighi di buon andamento, istruttoria e partecipazione; il giudice ha ritenuto infondate le censure, essendo sufficiente il corretto calcolo del reddito sulla base dei dati dichiarati e non essendo emersi elementi idonei a imporre ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • Nel procedimento di regolarizzazione eccezionale delle occupazioni senza titolo di alloggi ERP, il requisito reddituale deve essere verificato applicando esclusivamente i criteri di calcolo espressamente previsti dalla normativa richiamata dalla disciplina regionale.
  • In assenza di una specifica previsione normativa, gli assegni di mantenimento corrisposti al coniuge legalmente separato e non convivente non possono essere sottratti dal reddito rilevante per verificare il superamento del limite reddituale di accesso alla regolarizzazione ERP.
  • Le disposizioni che prevedono detrazioni reddituali per figli o familiari a carico conviventi, inserite nella disciplina di un beneficio eccezionale, non sono suscettibili di applicazione analogica a fattispecie diverse, quale la corresponsione di assegni di mantenimento al coniuge separato non convivente.
  • Chi invoca una riduzione del reddito rilevante ai fini dell'accesso a un beneficio amministrativo deve provare sia l'effettiva corresponsione delle somme dedotte sia la persistenza e l'attualità dell'obbligazione posta a fondamento della detrazione.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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