Sentenza n. 1585/2026 - Catania, Sezione 1
per l’annullamento degli atti e/o provvedimenti impugnati, con declaratoria del diritto del ricorrente all’ostensione della documentazione richiesta, con estrazione di copia e ordine all’Amministrazione resistente di provvedervi ai sensi di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota della Questura di Catania che ha negato l’accesso ai dati e alle informazioni relativi a un controllo di polizia effettuato nei confronti del ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. contro il diniego di accesso formato dalla Questura di Catania in relazione a un controllo effettuato nei suoi confronti il 12 maggio 2025. L’amministrazione aveva motivato il diniego sostenendo che i controlli operati dalle Forze di polizia nell’ambito dei servizi di controllo del territorio non formano oggetto di uno specifico verbale, ma sono inseriti in una banca dati a uso esclusivo delle Forze di polizia, con indicazione del luogo, dell’orario e delle generalità delle persone controllate. Il ricorrente ha dedotto la titolarità di un interesse personale, diretto e attuale all’accesso, poiché il controllo era stato posto in relazione al diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e la conoscenza dei dati richiesti era necessaria per predisporre le proprie difese procedimentali e processuali. Il Ministero ha eccepito l’inutilità della documentazione, sostenendo che il ricorrente conoscesse già le circostanze contestate in ragione delle difese svolte nel procedimento di rinnovo della licenza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato il diniego. Ha riconosciuto la legittimazione del ricorrente, ritenendo sussistente un interesse collegato alla situazione giuridica incisa dal procedimento relativo al rinnovo della licenza di porto di fucile. La conoscenza delle schede e dei rapporti relativi ai controlli era necessaria per esercitare i rimedi procedimentali e processuali a tutela dell’interesse del ricorrente. Il giudice ha escluso che l’amministrazione o il giudice possano valutare ex ante l’utilità concreta della documentazione: il controllo deve riguardare l’inerenza dei documenti all’interesse manifestato nell’istanza. Il TAR ha inoltre interpretato restrittivamente le disposizioni regolamentari che sottraggono all’accesso gli atti attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica, poiché un’interpretazione generalizzata determinerebbe la sottrazione pressoché integrale degli atti del Ministero dell’Interno all’accesso difensivo. Ha valorizzato l’art. 24, comma 7, l. 241/1990, secondo cui deve comunque essere garantito l’accesso ai documenti necessari per curare o difendere interessi giuridici, anche quando gli atti rientrino astrattamente in categorie sottraibili. Con specifico riferimento alla Banca Dati Interforze, ha richiamato il diritto dell’interessato di ottenere conferma dell’esistenza dei dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, salva la possibilità di omettere l’ostensione quando ciò possa pregiudicare specifiche azioni od operazioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità. Ha quindi ordinato all’amministrazione di esibire, entro trenta giorni, i dati richiesti mediante stampa dei dati contenuti negli elaboratori elettronici del Centro istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con esclusione dei soli dati che possano concretamente e motivatamente pregiudicare specifiche operazioni di polizia. L’amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e contributo unificato ove versato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso; il ricorso è stato utilizzato per impugnare il diniego della Questura.
art. 24, comma 6, lett. c), l. 241/1990
quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini
Consente limitazioni all’accesso per documenti riguardanti ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità, ma tali limitazioni devono essere applicate secondo la disciplina regolamentare e non possono tradursi in una sottrazione generalizzata.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici
Esprime il principio di prevalenza dell’accesso difensivo quando la conoscenza dei documenti è necessaria per la cura o la difesa di interessi giuridici, anche rispetto ad atti astrattamente sottraibili all’accesso.
art. 3, comma 1, lett. b), D.M. 16 marzo 2022
le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza delle autorità di pubblica sicurezza, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l’ordine e la sicurezza pubblica e all’attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità
La causa di esclusione dall’accesso deve essere interpretata non letteralmente e in modo non generalizzato, coordinandola con il diritto di accesso difensivo e con le forme di pubblicità previste dalla legge o dai regolamenti.
art. 8 l. 121/1981
Istituisce presso il Ministero dell’Interno il Centro elaborazione dati interforze per la raccolta, elaborazione, classificazione, analisi, valutazione e conservazione delle informazioni e dei dati strumentali alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione della criminalità.
art. 6, comma 1, lett. a), l. 121/1981
Individua tra i compiti del Centro elaborazione dati la raccolta e il trattamento delle informazioni e dei dati strumentali alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione della criminalità, nonché la loro comunicazione ai soggetti autorizzati delle Forze di polizia.
art. 10, comma 3, l. 121/1981
Riconosce a chiunque la facoltà di chiedere conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile, nonché, in caso di trattamento illecito, la cancellazione o trasformazione in forma anonima.
art. 10, comma 4, l. 121/1981
Consente all’ufficio di omettere la risposta quando ciò possa pregiudicare azioni od operazioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, con informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
art. 3, comma 1, lett. a), D.M. 16 marzo 2022
salvo che si tratti di documentazione che, per disposizioni di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità
La sottrazione all’accesso degli atti relativi all’ordine e alla sicurezza pubblica incontra il limite delle ipotesi in cui la legge o il regolamento impongano particolari forme di pubblicità o l’unione dell’atto a provvedimenti soggetti a pubblicità.
Massime di principio
- L’interesse all’accesso difensivo sussiste quando i documenti richiesti sono collegati a una situazione giuridica soggettiva incisa o posta in discussione dall’amministrazione e la loro conoscenza è funzionale alla tutela procedimentale o processuale dell’interessato.
- Nel giudizio sull’accesso, l’amministrazione e il giudice devono verificare l’inerenza della documentazione all’interesse dichiarato, senza subordinare l’ostensione a una valutazione ex ante dell’utilità concreta dei documenti ai fini dell’esito della pretesa sostanziale.
- Le disposizioni regolamentari che sottraggono all’accesso gli atti riguardanti l’ordine e la sicurezza pubblica devono essere interpretate restrittivamente, poiché non possono essere applicate in modo da escludere in via generalizzata l’accesso agli atti del Ministero dell’Interno.
- Il diritto di accesso difensivo previsto dall’art. 24, comma 7, l. 241/1990 deve essere garantito anche quando i documenti rientrino astrattamente in categorie sottraibili all’accesso, salvo che una specifica e motivata ostensione possa pregiudicare concrete operazioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità.
- L’accesso ai dati personali trattati nella Banca Dati Interforze può essere limitato soltanto quando l’ufficio motivi il concreto pregiudizio che la comunicazione arrecherebbe a specifiche azioni od operazioni di polizia; la mera appartenenza dei dati a una banca dati a uso esclusivo delle Forze di polizia non giustifica il diniego integrale.
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