Cassazione Penale, Ordinanza n. 05400/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato ascritto, aveva confermato nel resto la decisione di primo grado, comprese le statuizioni civili e la provvisionale in favore della parte civile. I motivi erano cinque: 1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il reato fosse estinto in modo da travolgere anche le statuizioni civili; 2) violazione dell'art. 474 c.p. e vizio di motivazione, contestando la sussistenza del reato di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto; 3) violazione delle norme sulle prove e mancata rinnovazione istruttoria in appello, lamentando l'omessa escussione di un teste ritenuto decisivo; 4) violazione delle norme sull'acquisizione documentale, per l'utilizzo di screenshot di una pagina Facebook; 5) censura sul concorso dell'imputato nel reato, deducendo che la motivazione di merito non avesse provato il contributo concorsuale e chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: quanto alla prescrizione, ha affermato che essa era maturata dopo la sentenza di primo grado, sicché la Corte di appello poteva confermare le statuizioni civili senza revocare la provvisionale; quanto al merito, ha ribadito che la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra il delitto di cui all'art. 474 c.p., che tutela la pubblica fede ed è reato di pericolo, irrilevante essendo la cosiddetta contraffazione grossolana. Il terzo motivo è stato ritenuto generico, perché non indicava le circostanze decisive che il teste omesso avrebbe dovuto riferire, e comunque la prova richiesta era stata considerata superflua in base a una valutazione non manifestamente illogica. Il quarto motivo è stato respinto richiamando il principio di legittimità dell'acquisizione mediante screenshot di contenuti visibili su social network. Il quinto motivo è stato considerato generico e volto a ottenere una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
artt. 110 e 474, comma 1, c.p.
Il concorso di persone è stato ritenuto integrato rispetto al delitto di detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto; il reato tutela la pubblica fede ed è configurabile come reato di pericolo.
artt. 157, 158, 160 e 161 c.p.
Richiamate per valutare il maturare della prescrizione; la Corte ha ritenuto che la prescrizione fosse intervenuta dopo la sentenza di primo grado e quindi non impedisse la conferma delle statuizioni civili.
art. 474 c.p.
La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il reato; la contraffazione grossolana non esclude la tipicità né trasforma il fatto in reato impossibile quando permane la tutela della pubblica fede.
art. 192 c.p.p.
Invocato per contestare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non idoneo a scardinare il ragionamento probatorio di merito.
art. 195, comma 3, c.p.p.
Richiamato in relazione alla testimonianza de relato e alla richiesta di rinnovazione istruttoria; la doglianza è stata giudicata generica.
art. 234 c.p.p.
La Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione documentale mediante screenshot di una pagina di social network visibile su schermo.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado non impedisce alla sentenza di appello di confermare le statuizioni civili, incluse quelle relative alla provvisionale già disposta in favore della parte civile.
- Il delitto di cui all'art. 474 c.p. è configurabile quando l'agente detiene per la vendita prodotti con marchio contraffatto; il bene giuridico protetto è la pubblica fede e non è necessario che l'acquirente sia effettivamente tratto in inganno.
- La cosiddetta contraffazione grossolana non esclude di per sé la punibilità, se la condotta è comunque idonea a ledere l'affidamento collettivo nei segni distintivi.
- In sede di legittimità, la censura sulla mancata rinnovazione istruttoria deve indicare con precisione le circostanze decisive che la prova omessa avrebbe potuto dimostrare; in difetto, il motivo è generico.
- La richiesta di rinnovazione della prova è infondata quando il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto la prova superflua alla luce del compendio già acquisito.
- L'acquisizione di una pagina di social network tramite screenshot è legittima come produzione documentale, se il contenuto è visibile sullo schermo al momento della riproduzione.
- Le doglianze che mirano a una mera rivalutazione del merito probatorio non sono deducibili in cassazione, salvo che la motivazione presenti macroscopiche illogicità o decisivi travisamenti della prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →