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Sentenza

Sentenza n. 1161/2026 - Ancona, Sezione 2

per l’ottemperanza in parte qua della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n.630/2025 pubblicata il 23.10.2025 e resa nel giudizio r.g. 1255/2025;

Giustizia amministrativa202600503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore antistatario dalla sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 630/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, quale procuratore antistatario, ha chiesto l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 630/2025, pubblicata il 23 ottobre 2025, che aveva condannato il Ministero a rifondere a suo favore le spese legali. La decisione era divenuta definitiva per mancata impugnazione ed era stata notificata in forma esecutiva; decorso senza pagamento il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto di ordinare l'esecuzione e di nominare un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza opporre contestazioni sostanziali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando che la sentenza civile era definitiva e che, dopo la notifica e il decorso del termine di 120 giorni, sussistevano i presupposti per l'ottemperanza. Ha chiarito che l'ottemperanza è esperibile anche per il capo che liquida le spese di giudizio in favore del difensore dichiarato antistatario, poiché tale pronuncia instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e l'amministrazione soccombente e gli attribuisce legittimazione ad agire per l'adempimento. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di eseguire integralmente il capo sulle spese, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà eseguire l'incarico entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.

    Per agire in ottemperanza contro una pubblica amministrazione per il pagamento dovuto in base a una sentenza, deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, prima della proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso per ottenere l'esecuzione del capo di una sentenza che condanna la pubblica amministrazione al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore dichiarato antistatario.
  • La pronuncia che liquida le spese in favore del difensore antistatario instaura un rapporto obbligatorio diretto tra il difensore e la parte pubblica soccombente; il difensore è quindi legittimato a chiedere in proprio, mediante ottemperanza, l'adempimento del giudicato.
  • Ai fini della procedibilità dell'ottemperanza per il pagamento di somme dovute dalla pubblica amministrazione, deve essere decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 dopo la notifica della sentenza e prima della proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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