Cassazione Penale, Sentenza n. 37055/2023 del 11/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) inosservanza o errata applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. per non aver riconosciuto l'attenuante della speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.); (2) inosservanza o errata applicazione della legge penale ex art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p. in riferimento all'art. 62-bis c.p. e per eccessiva quantificazione della pena per non aver correttamente valutato la gravità del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha confermato le valutazioni delle corti di merito che avevano escluso l'attenuante della speciale tenuità e le attenuanti generiche, ritenendo provata la finalità di spaccio in ragione della quantità e della diversità delle sostanze, della presenza di strumenti (bilancino, coltello, cucchiaio) e della collocazione degli involucri in più punti (cucina, bagno, indumenti). Ha inoltre confermato la quantificazione della pena motivata dalla negativa personalità dell'imputata e dai precedenti penali. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte conferma che la fattispecie di lieve entità prevista da tale norma è compatibile con l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ma ritiene che nel caso concreto le caratteristiche della detenzione (quantità, potenziale numero di dosi, presenza di strumenti e diversità delle sostanze) dimostrino la finalità di spaccio, escludendo la lieve entità/tenuità.
art. 62, n. 4, cod. pen.
La Corte ha ritenuto non riconoscibile l'attenuante della speciale tenuità, motivando che le condizioni di fatto (quantità complessiva delle sostanze, loro diversità e destinazione allo spaccio) impedivano di qualificare l'evento come di speciale tenuità.
art. 62-bis, cod. pen.
La censura relativa all'applicazione dell'art. 62-bis (attenuanti equivalenti o altri profili di lieve offensività) è stata rigettata: la Corte territoriale ha valutato la gravità del fatto e la personalità dell'imputata e ha ritenuto legittima la quantificazione della pena.
Pronuncia giurisprudenziale: Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Rv. 279499
Richiamata per affermare il principio di compatibilità tra l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. e la fattispecie di lieve entità dell'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990, ma indicata anche come criterio di riferimento per la valutazione restrittiva dell'attenuante quando le circostanze indicano finalità di spaccio.
Massime di principio
- L'attenuante della speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) è compatibile con la fattispecie di lieve entità degli stupefacenti (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990), ma la sua applicazione dipende da una valutazione concreta di tutti gli elementi di fatto; non è automatica.
- Fattori che ostano al riconoscimento della tenuità: quantità complessiva idonea a ricavare più dosi, elevata percentuale di principio attivo, diversità delle sostanze, presenza di strumenti per la pesatura/porzionamento (bilancino, coltelli), dispersione degli involucri in più luoghi e rinvenimento addosso all'imputato indicano finalità di spaccio.
- La valutazione della personalità dell'imputato (precedenti penali, comportamenti successivi, prosecuzione dell'attività illecita durante misure di prevenzione) incide significativamente sulla determinazione della pena e può giustificare il rifiuto delle attenuanti generiche o speciali.
- In sede di cassazione la sindacabilità delle valutazioni di merito è limitata: il ricorso deve dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità delle motivazioni, altrimenti è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
- Per contestare efficacemente il diniego delle attenuanti in casi simili, è necessario proporre elementi oggettivi contrari alla valutazione del giudice (es. analisi accurate delle quantità e del principio attivo, prova della destinazione ad uso personale, assenza di strumenti di spaccio), non semplici argomentazioni alternative.
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