Cassazione Penale, Sentenza n. 13127/2022 del 06/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Abbondanza ha impugnato la sentenza di condanna per guida in stato di ebbrezza (art.186 D.Lgs. 30/04/1992, n.285) commessa l'8/4/2016. Ha sollevato due censure: 1) inutilizzabilità dell'accertamento del tasso alcolemico per omesso avviso ai sensi dell'art.114 disp. att. cod. proc. pen.; 2) violazione dell'art.192 cod. proc. pen. con riferimento al lasso di tempo intercorso tra la guida e l'accertamento del tasso alcolemico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il reato estinto per prescrizione e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Abbondanza Luca. Pur ritenendo i motivi non inammissibili, la Corte ha accertato che, applicando la disciplina di transizione dettata dalla legge 5/12/2005 n.251 e le norme del codice penale (artt.157, 160 comma 3 e 161 comma 2), per la contravvenzione contestata il termine massimo di prescrizione è di cinque anni e tale termine è maturato successivamente alla sentenza di appello. La Corte ha escluso la sussistenza dei presupposti per pronunciare una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art.129, comma 2, c.p.p. (mancano elementi di "evidente innocenza" emergenti dagli atti). Conseguentemente è stata eliminata anche la sanzione amministrativa accessoria e disposto l'invio di copia della sentenza al Prefetto di Forlì ai sensi dell'art.224, comma 3, C.d.S. Decisione resa il 28/02/2022.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
art.186, comma 2 lett. c), 2-bis, 2-sexies, 2-septies
Norma che disciplina il reato contestato (guida in stato di ebbrezza); la Corte l'ha richiamata per identificare la fattispecie penale oggetto del processo.
art.114 disp. att. cod. proc. pen.
art.114 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per censurare l'omesso avviso relativo all'accertamento alcolemico; la Corte non ha ritenuto tale irregolarità idonea, di per sé, a dimostrare "evidente innocenza" necessaria per l'assoluzione ai sensi dell'art.129 c.p.p.
art.192 cod. proc. pen.
Censura relativa al tempo intercorrente tra guida e accertamento (presunta violazione delle garanzie procedurali); anche questa osservazione non ha fornito elementi univoci tali da escludere la responsabilità senza approfondimenti.
Legge 5 dicembre 2005, n.251
legge 5 dicembre 2005, n.251
Norma di transizione applicata al fatto commesso nel 2016: incide sul calcolo dei termini di prescrizione, contribuendo a far ritenere il termine massimo prescrizionale maturato.
Codice Penale
art.157, art.160 comma 3, art.161 comma 2
Combinazione di queste norme porta alla conclusione che, trattandosi di contravvenzione, il termine massimo di prescrizione applicabile è di cinque anni; la Corte ha fatto affidamento su tale combinato disposto per dichiarare estinto il reato.
art.129 comma 2 cod. proc. pen.
art.129, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce che il giudice può assolvere per causa estintiva solo se l'assenza di responsabilità emerge dagli atti in modo assolutamente non contestabile ("evidente innocenza"); la Corte ha ritenuto che tale soglia non fosse raggiunta nel caso di specie.
art.224 comma 3 Codice della Strada
Dispositivo richiamato per la trasmissione della sentenza al Prefetto di competenza una volta eliminata la sanzione amministrativa accessoria.
Massime di principio
- La prescrizione può estinguere il reato anche dopo la pronuncia di sentenze di merito; la Cassazione può annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione.
- L'assoluzione automatica (art.129, comma 2 c.p.p.) per causa estintiva richiede che l'"evidente innocenza" emerga dagli atti senza bisogno di ulteriori accertamenti: soglia molto elevata, rara da raggiungere.
- Obiezioni sulle modalità di accertamento del tasso alcolemico (omesso avviso ex art.114 disp. att. o ritardi ex art.192 c.p.p.) non sono automaticamente decisive: devono fornire elementi univoci e incontestabili per determinare l'assoluzione; altrimenti possono influire solo sulla valutazione di merito.
- Per le contravvenzioni stradali successive alle modifiche normative è necessario calcolare la prescrizione tenendo conto delle norme di transizione (es. legge n.251/2005) e del combinato disposto degli artt.157,160,161 c.p.
- La cessazione della responsabilità penale per prescrizione comporta anche la rimozione delle sanzioni amministrative accessorie e obbliga alla comunicazione alle autorità amministrative competenti (Prefetto) ai sensi del Codice della Strada.
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