Sentenza n. 17/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Messina n. 706 del 10 aprile 2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina n. 706 del 10 aprile 2024, recante il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e la condanna al pagamento di € 1.500,00 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina n. 706 del 10 aprile 2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e il Ministero era stato condannato a costituire la Carta e ad accreditarvi complessivamente € 1.500,00, oltre interessi legali. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 16 aprile 2024; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva fornito prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato. L’Amministrazione si è costituita con una memoria di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che erano decorsi i 120 giorni previsti dall’art. 14 l. n. 669/1996. In assenza di prova dell’adempimento, sussistevano i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dell’ufficio dotato della necessaria professionalità, incaricato di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Al commissario, appartenente alla struttura del Ministero resistente, non è stato riconosciuto alcun compenso, in quanto l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per imporre all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato.
artt. 112 ss. c.p.a.
Prevedono l’azione di ottemperanza e i poteri del giudice amministrativo diretti ad assicurare l’attuazione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo esecutivo quale base per la corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all’Amministrazione, sia decorso il termine previsto dall’art. 14 l. n. 669/1996 e l’Amministrazione non abbia dimostrato di avervi dato esecuzione.
- In caso di mancata esecuzione di una condanna al pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario appartenente alla stessa Amministrazione inottemperante, purché dotato della necessaria professionalità e autorizzato a compiere gli atti necessari all’esecuzione, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Quando il commissario ad acta è un dirigente della medesima Amministrazione resistente, l’attività commissariale rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non comporta il riconoscimento di uno specifico compenso.
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