Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20410/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito del contribuente per gli anni 2004 e 2005, valorizzando elementi di capacità contributiva e un incremento patrimoniale connesso anche all'acquisto di un appartamento. In primo grado la pretesa era stata solo parzialmente ridotta; in appello la CTR aveva accolto il gravame dell'Ufficio, ritenendo non corretti i conteggi difensivi del contribuente e non provata in modo sufficiente la provenienza non reddituale di alcune somme impiegate per gli investimenti. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e omesso esame dell'eccezione relativa al mancato invito a comparire, sostenendo la necessità del contraddittorio endoprocedimentale; 2) omesso esame di fatti decisivi, per non aver la CTR valorizzato ulteriori disinvestimenti e proventi finanziari (cedole, vendita di titoli, dividendi, polizza vita) che avrebbero dimostrato la natura non reddituale di somme considerate imponibili; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 nella parte in cui disciplina la presunzione di ripartizione in cinque quote dell'incremento patrimoniale, contestando il modo in cui la CTR aveva computato la somma derivante dal disinvestimento nella società Sagen ai fini della detrazione dall'esborso per l'immobile.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, per gli accertamenti relativi ad annualità anteriori al 2009, non era applicabile la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale introdotta dall'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973 come modificato nel 2010. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il ricorrente si era limitato ad allegare l'esistenza di documentazione prodotta nei gradi di merito, senza trascrivere né dimostrare che il fatto favorevole fosse stato effettivamente devoluto e discusso nel giudizio di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la censura presupponeva un dato numerico non dimostrato e che la CTR aveva considerato la somma di euro 16.165,40 come l'intera provvista da disinvestimento, non come una quota di un importo maggiore. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'Ufficio è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    per gli accertamenti sintetici relativi ad annualità antecedenti al 2009 non opera l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale introdotto dalla versione modificata nel 2010; la disciplina sopravvenuta non è applicabile ratione temporis.

  • art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78

    ha introdotto la nuova formulazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. 600/1973, applicabile solo dal periodo d'imposta 2009.

  • L. 30 luglio 2010, n. 122

    conversione del d.l. n. 78 del 2010

    conferma l'entrata in vigore della disciplina sul contraddittorio endoprocedimentale per l'accertamento sintetico solo per il periodo d'imposta 2009 e successivi.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare violazioni di legge nei primi e nel terzo motivo di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile se il ricorrente non dimostra che il fatto sia stato effettivamente oggetto di discussione nei gradi di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico relativo ad annualità anteriori al 2009 non è configurabile un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; l'eventuale invalidità dell'atto non può essere affermata sulla base della disciplina introdotta solo successivamente.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere fondato sulla mera allegazione dell'esistenza di documenti prodotti nei gradi di merito: il ricorrente deve indicare e dimostrare che il fatto storico favorevole è stato effettivamente introdotto e discusso nel processo.
  • Quando si contesta la ricostruzione dell'incremento patrimoniale ai fini dell'accertamento sintetico, la censura deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e non può basarsi su importi non dimostrati o su una diversa lettura del dato numerico non supportata dagli atti.
  • Laddove il giudice di merito abbia qualificato una somma come intera provvista di disinvestimento e ne abbia escluso la natura reddituale, non è consentito in cassazione prospettare un errore di calcolo senza fornire un riscontro oggettivo dell'importo effettivamente ricavato.
  • In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.